LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO II
 TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
Art. 14
 (Principi e finalità)
1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.
Art. 15
 (Classificazione del territorio regionale)
1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 , in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.
3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:
a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento.
6 bis. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 6/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 174, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Comma 6 bis aggiunto da art. 174, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 16
 (Parere geologico)
1.Ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano o approvano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.
2. L'istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:
a) lo studio di cui all'articolo 15, comma 2;
b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua.
3.Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione o di approvazione dello strumento di pianificazione comunale.
4.Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata da un tecnico laureato abilitato, sulla base degli studi di cui al comma 2.
5.Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano o approvano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia.
6. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
Art. 16 bis
 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007 , sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:
a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
b) realizzazione di infrastrutture;
c) interventi di protezione civile.
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2014
2Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2015
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 17
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'articolo 15, comma 1;
b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);
c)   ( ABROGATA )
(1)
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'articolo 16.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 7, L. R. 12/2018