LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;
e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
(1)
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.