LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2009
Materia:
340.01 - Sport

Art. 5
1.
L'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Tutela della salute in ambito sportivo)
1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.
2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
3. La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet.
4. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Università della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.>>.