LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2009
Materia:
340.01 - Sport

Art. 3
1. All'articolo 23 della legge regionale 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono>>;
b) al comma 2 le parole <<Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attività nelle>>;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:
a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'articolo 24 septies;
f) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini e con le modalità previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 ter.>>;

e) al comma 6 le parole <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro>>;
f)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.>>.