LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 9
1.
L'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)
1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.
4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.>>.