<<Art. 5
(Portale dello sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.>>.