Art. 53
(Norme transitorie in materia di sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'
articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.
2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti posso essere svolti anche in forma cartacea.
8. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge e alle domande di incentivazione presentate sino alla data del 31 marzo 2009, continuano ad applicarsi l'
articolo 9 della legge regionale 3/2001 e il relativo regolamento attuativo nel testo previgente.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 11, comma 23, L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 69, lettera a), L. R. 22/2010
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 69, lett. a) dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole al comma 3 del presente articolo, che risulta peraltro successivamente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. a), L.R. 4/2011.
4Comma 4 sostituito da art. 10, comma 69, lettera b), L. R. 22/2010
5Comma 5 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010
6Comma 6 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010
7Comma 7 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010
8Comma 3 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011
9Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011