LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 14
1.
L'articolo 11 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)
1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000.
3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.>>.