LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 13
1. All'articolo 10 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;
b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le parole <<, e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;
c) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
d)
a lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;>>;

e) alla lettera d) del comma 2 la parola <<anche>> è soppressa;
f)
la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;>>;

g) alla fine della lettera g) del comma 2 sono aggiunte le parole <<e ad attività di servizi>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.