LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 10
1.
L'articolo 7 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)
1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.
2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.>>.