Art. 13
(Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
3.
Dopo l'
articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) è aggiunto il seguente:
<<Art. 28 bis
(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell' informazione in regione, anche al fine di:1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;
2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;
b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;
2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;
3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);
4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.
5. Ai fini dell'espletamento di un procedimento pubblico di selezione per l'affidamento dei servizi relativi al segretariato tecnico del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 è autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previsti rientri per 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 4.5.163 e del capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.
2Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.