LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Capo VIII bis
 Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Art. 30 bis
 (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.
3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30 ter
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) esercita attività di vigilanza e controllo;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2023
Art. 30 quater
 (Competenze dell'Agenzia)
1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:
a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;
c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;
e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;
f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;
g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;
h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;
i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;
k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;
l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.
2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all' articolo 4 della legge regionale 3/2015 come sostituito dall' articolo 15, comma 5, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
(2)
3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 avvalendosi della denominazione "Agenzia Select Friuli Venezia Giulia" anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all' articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.
5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30 quinquies
 (Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30 sexies
 (Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 3, L. R. 14/2023
Art. 30 septies
 (Incarico)
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Articolo sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 30 octies
 (Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite della Direzione generale.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 30 nonies
 (Comitato scientifico)
1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.
2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2023
Art. 30 decies
 (Dotazioni finanziarie)
1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:
a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
d) eventuali altre entrate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30 undecies
 (Gestione economica e patrimonio)
1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2023
Art. 30 duodecies
 (Vigilanza e controllo)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) il piano strategico e il piano operativo annuale;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite della Direzione generale, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 8, L. R. 14/2023
Art. 30 terdecies
 (Personale dell'Agenzia)
1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.