LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 9
 (Opere strategiche puntuali)
1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.
3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 6, 8 e 9.
4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell'articolo 7.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 12/2015