Art. 8
(Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)
1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell'articolo 6, comma 3, prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'
articolo 14 della legge regionale 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 8 e 9.
6. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della
legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall'articolo 7.