Art. 30 duodecies
1.
Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'
articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
):
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) il piano strategico e il piano operativo annuale;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.