LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 28
 (Norme in materia di edilizia residenziale)
1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica), ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010