Art. 1 bis
(Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.
2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.
3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.
4. Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.
5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità.
6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 122 D.Lgs. 163/2006.
4Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo nella parte in cui si limita la procedura selettiva a tre soggetti e non almeno cinque (come previsto dall'art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006).