LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 17 ter
 (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)
1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.
2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 11/2011