Art. 17 bis
(Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)
1.
In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della
legge 1 dicembre 1948, n. 1438
(Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).
2.
Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:
a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;
b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010