LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 6
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonché di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l'interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, nonché di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalità e per gli effetti delle disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l'elenco delle opere per le quali intende dichiarare l'interesse strategico entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l'intesa di cui all'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Acquisiti gli atti d'intesa e il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l'elenco delle opere d'interesse strategico.