Art. 30 octies
(Revisore unico dei conti)
1.
Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2.
Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite della Direzione generale.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 4, L. R. 14/2023