LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 1 bis
 (Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.
2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.
3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale
.
4.
Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.

(3)
5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra
tre
soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità.
6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 122 D.Lgs. 163/2006.
4Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo del comma 5 del presente articolo nella parte in cui si limita la procedura selettiva a tre soggetti e non almeno cinque (come previsto dall'art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006).