LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 15
 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;
(8)
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 <<Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico>> e dalla programmazione comunitaria);
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall'articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del programma.
7 bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 , hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 ter.Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.
7 quater.L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 , l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005 .
7 sexies. Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 .
7 septies. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies è svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della legge regionale 4/2005 .
7 octies. Per le finalità di cui ai commi da 7 bis a 7 septies si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2005.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 di seguito elencati:
a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);
b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);
c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
2Comma 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
3Comma 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
4Comma 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
5Comma 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
6Comma 7 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
7Comma 7 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
8Parole sostituite al comma 5 da art. 77, comma 1, L. R. 7/2011
9Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.