LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 14
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. All'articolo 12, comma 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<il 31 dicembre 2009>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 34, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.1.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. Al comma 65, dell'articolo 7, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<le cui modalità di alimentazione e di funzionamento sono disciplinate dalla contrattazione stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le seguenti modalità di alimentazione:
a) un importo pari a 70.000 euro per l'anno 2008 e a 140.000 euro per gli anni successivi;
b) i risparmi di spesa derivanti da soppressione o da modifica applicativa di istituti di natura economica previste in sede di contrattazione aziendale;
c) gli importi corrispondenti al costo dell'incidenza sull'indennità compensativa degli incrementi contrattuali del trattamento tabellare, della maggiorazione di cui all'articolo 10, terzo comma, del Contratto collettivo di categoria e degli scatti di anzianità per le annualità decorrenti dall'1 gennaio 2009.>>.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. I beni mobili appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituenti la Collezione del Lloyd Triestino di Navigazione, con esclusione di quelli costituenti pertinenze e arredi del Palazzo di Piazza Unità d'Italia n. 1 di Trieste, possono essere trasferiti anche a titolo gratuito al Comune di Trieste affinché provveda, anche tramite le proprie istituzioni museali e bibliotecarie, a portarli alla pubblica fruizione, in considerazione del notevole interesse storico che tali beni, riflettendo l'attività di un'impresa profondamente radicata nel tessuto socio-economico cittadino e fattore trainante di sviluppo non solo in area locale, rivestono per la città di Trieste.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al comma 7.
9. 
( ABROGATO )
(8)
10. 
( ABROGATO )
(9)
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, le parole <<a titolo gratuito in proprietà>>sono sostituite dalle seguenti: << a titolo gratuito, anche in proprietà,>> e le parole <<già in uso agli stessi >> sono sostituite dalle seguenti: <<già in uso alla Regione medesima>>.
15. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole <<nel comma 1>> sono inserite le seguenti: <<ed agli organismi strumentali della Regione>>;
b) all'articolo 9 bis, comma 3, dopo le parole <<Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti>> sono inserite le seguenti: <<e organismi>>.
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. In relazione all'utilizzo delle risorse statali di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e nell'ambito del progetto <<Con il cittadino consumatore>>, gli oneri pari a 32.078,16 euro derivanti dalla realizzazione dell'intervento <<Implementazione degli strumenti dell'Osservatorio regionale del commercio a vantaggio dell'informazione e della tutela del consumatore>> fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 1201 del 19 febbraio 2009 al 30 giugno 2009, per tutti gli interventi e fino al 31 dicembre 2009 per l'Assistenza Tecnica, con slittamento della data di presentazione della richiesta di saldo al 31 marzo 2011 e alla concomitante implementazione di quello afferente alla medesima struttura direzionale per il periodo 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di due unità e per la durata di ventiquattro mesi, personale somministrato.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
21. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole <<e del capitolo 5170>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei capitoli 5170 e 5243>>.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 54, della legge regionale 17/2008, come integrato dal comma 21, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.1.1.1192 e ai capitoli 5170 e 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
23.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le garanzie fideiussorie a favore della Cassa Depositi e Prestiti possono essere concesse a condizione che il finanziamento venga erogato alle medesime condizioni e ai medesimi tassi di interesse previsti per la Regione.>>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, alla Diocesi di Trieste gli immobili identificati all'Ufficio Tavolare di Trieste - C.C. Padriciano, alla P.T. 884, c.t. 1, p.c.t. 143/10 e c.t. 2, pp.cc.tt. n. 143/8 e 143/9, con vincolo perpetuo di destinazione ad attività socio-assistenziali. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con ogni pertinenza e accessorio, nonché tutte le attrezzature quali risultano dagli inventari del residence e nel loro attuale stato d'uso.
25. La Diocesi di Trieste presenta istanza alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali corredata di idonei inventari patrimoniali per i beni mobili e attrezzature.
26. La Giunta regionale individua i beni trasferiti, il loro valore e le modalità di trasferimento, su proposta dell'Assessore competente al patrimonio tenuto conto di quanto segnalato dalla Diocesi di Trieste. Il decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali di disposizione della cessione del bene e il verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti, nonché per l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del vincolo d'uso per le finalità di pubblico interesse ivi individuate. Per quanto riguarda i beni mobili il trasferimento è disposto con idoneo verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato e servizi generali e dalla Diocesi di Trieste.
27. Tutti gli oneri relativi alla cessione e gli adempimenti conseguenti al trasferimento di proprietà sono a totale carico della Diocesi di Trieste.
28. Il venir meno della destinazione ad attività socio-assistenziali dell'immobile comporta la retrocessione dello stesso all'Amministrazione regionale, con ogni pertinenza e accessorio, nonché tutte le attrezzature quali risulteranno dagli inventari.
29. All'articolo 43 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale), dopo le parole <<può essere utilizzato anche presso>> sono aggiunte le seguenti: <<società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso>>.
30. È consentita per i decreti tavolari di accoglimento relativi ad atti rogati o autenticati da pubblici ufficiali la notificazione mediante pubblicazione, per singolo ufficio tavolare, degli estremi di presentazione delle relative domande sul Bollettino Ufficiale della Regione. La notificazione dei decreti si perfeziona decorsi quindici giorni da quello di pubblicazione. L'ufficio tavolare, su espressa richiesta dei soggetti di cui all'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), rilascia le copie conformi del decreto tavolare così notificato.
31. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 30 saranno accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. 
( ABROGATO )
(4)
33.
Il comma 51 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<51. La disposizione di cui al comma 49 si applica anche nei confronti del personale che ha ottenuto la sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell'11 ottobre 2007 del Tribunale di Pordenone. La disposizione medesima si applica altresì, con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, al personale che ha inviato all'Amministrazione regionale, entro il termine di prescrizione del 9 gennaio 2009, atto di diffida o istanza, comunque denominata, ad adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002, o, entro il medesimo termine di prescrizione, richiesta, comunque denominata, di riconoscimento, con decorrenza 1 gennaio 2001, dei benefici economici previsti dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - documento stralcio, sottoscritto il 7 gennaio 2004.>>.

34. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 51, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
3Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
4Comma 32 abrogato da art. 65, comma 1, lettera m), L. R. 11/2015
5Comma 3 abrogato da art. 10, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
6Comma 4 abrogato da art. 10, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
7Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
8Comma 9 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
9Comma 10 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
10Comma 11 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
11Comma 12 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
12Comma 13 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017