LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO II
 TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
Art. 14
 (Principi e finalità)
1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.
2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
Art. 14 bis
 (Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)
1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 6/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 174, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Comma 6 bis aggiunto da art. 174, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Articolo abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
Art. 16
 (Parere di compatibilità geologica)
1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:
a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;
b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.
2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. (Disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)), e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:
a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.
3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghive e, in particolare:
a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;
d) la microzonizzazione sismica ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
f) le ulteriori normative di settore.
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.
6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.
7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
5Articolo sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
Art. 16 bis
 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007 , sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:
a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
b) realizzazione di infrastrutture;
c) interventi di protezione civile.
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2014
2Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2015
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 17

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 7, L. R. 12/2018
2Articolo abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024