Art. 2
(Finalità 1 - Attività economiche)
1.
Alla
legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31
(Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;>>;
b)
dopo l' articolo 2 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
(Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.>>.
2.
Alla
legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 16 bis dopo le parole <<
può essere attribuito un compenso
>> sono aggiunte le seguenti: <<
e il rimborso delle spese sostenute
>>;
b)
dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
<<Art. 19 bis
(Partecipazione a società)
1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonché con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.>>.
3.
L'
articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17
(Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
(Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)
1.
I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'
articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.>>.
4.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare, fino a un massimo del 70 per cento delle spese sostenute, i contributi pubblici erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - organismo pagatore, per la campagna 2009/2010, per la misura <<Promozione sui mercati dei paesi terzi>> di cui all'articolo 103 septdecies del
regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2009 (Disposizioni nazionali applicative del
regolamento (CE) n. 479/08
del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 luglio 2009 (Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante <<Disposizioni nazionali applicative del
regolamento (CE) n. 479/08
del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi>>).
5.
Per le finalità previste dal
comma 4
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8.
Al fine di incentivare la diversificazione dell'economia nelle aree rurali, il sostegno del reddito delle imprese agricole derivante dalla diversificazione delle attività e la riconversione del comparto cerealicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
(Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale.
9. Beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 8 sono le imprese di produzione e quelle di trasformazione di prodotti agricoli con unità tecnico economica (UTE) situate nel territorio regionale che partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale e alimentati con prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10.
Spesa finanziabile ai sensi del
comma 8
è il capitale destinato alla costituzione della società di gestione di cui al
comma 9
o all'aumento di capitale a pagamento della stessa.
11.
Al fine della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al
comma 8
, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento stesso, è esclusa la partecipazione alla società di gestione di soggetti diversi da quelli individuati al
comma 9
, a eccezione dell'impresa che fornisce l'impianto di produzione di energia.
14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
15.
Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al
comma 8
.
16.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al
comma 8
fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un finanziamento straordinario per gli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino.
18.
Per le finalità previste dal
comma 17
è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22.
Il
comma 53 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
), è sostituito dal seguente:
<<53.
Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all'
articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14
(Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10
), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36
(Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.>>.
23.
A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del
codice civile
, la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.
24.
Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall'
articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4
(Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.
32 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita, la Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2011 ad Agemont s.p.a., società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento e di personale di un milione di euro. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. La copertura delle spese di esercizio dovrà essere coerente con quanto stabilito nel piano industriale per l'anno 2011.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti tipici agricoli e agroalimentari regionali, anche attraverso la realizzazione di analisi, indagini e ricerche e il cofinanziamento di progetti promozionali nel rispetto degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE e secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
38. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, è autorizzata a effettuare prove tecniche di campo, controllo delle colture e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
39. Per le finalità previste dai commi 37 e 38 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40.
Il
comma 37 bis dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a cui è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse.>>.
41.
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 7
, commi 37 e 37 bis, della
legge regionale 1/2007
, come modificato dal
comma 40
, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e ai capitoli 6821 e 6829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
43.
Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 50 e 51 della
legge regionale 12/2002
, e non soddisfatte per insufficienza di risorse, sono fatte salve a tutti gli effetti e a tal fine sono opportunamente integrate a valere sull'
articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002
nel rispetto delle disposizioni disciplinanti gli interventi del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano).
44. È fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 272 del 2005, nonché ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
47.
Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 95 e 96 della
legge regionale 29/2005
, e non soddisfatte per insufficienza di risorse, sono fatte salve a tutti gli effetti e a tal fine sono opportunamente integrate a valere sull'
articolo 98, comma 3, della legge regionale 29/2005
nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354 (Regolamento di esecuzione dell'
articolo 98 della legge regionale 29/2005
in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia).
48. È fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo, ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 354 del 2006, nonché ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
49.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005
è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I CAT restituiscono alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.>>.
51.
In sede di prima applicazione i CAT restituiscono alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote dei fondi di cui all'
articolo 101, comma 5 bis, della legge regionale 29/2005
, come aggiunto dal
comma 49
, non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data di entrata in vigore della legge stessa.
52.
Al fine di favorire il massimo utilizzo delle risorse destinate, tramite i Comuni, ai proprietari di locali storici o agli aventi diritto per la promozione di interventi di tutela e valorizzazione ai sensi dell'
articolo 89, comma 2, della legge regionale 29/2005
, al
comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005
, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola <<
marzo
>> sono aggiunte le seguenti: <<
ed entro il mese di settembre
>>;
b)
le parole <<
Di tali revisioni
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Della revisione entro il mese di marzo
>>.
54.
Per le finalità connesse all'attuazione dell'
articolo 10 della legge regionale 27/2007
è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 per la stipulazione di atti contrattuali relativi alla gestione informatica del Registro regionale delle cooperative e alla correlata fornitura di un'applicazione informatica per la gestione degli enti cooperativi aventi sede nel territorio regionale.
55.
Gli oneri previsti dal
comma 54
fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
61. La Giunta regionale, in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sui fondi strutturali, in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'
articolo 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), individua i canali contributivi delegati finanziabili con l'assegnazione annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell'
articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005.
63. Fermo restando quanto previsto all'
articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002 e all'
articolo 3, comma 74, della legge regionale 17/2008, nonché all'
articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005 in ordine alla rimodulazione di rapporti debitori in essere, i finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane, in attuazione dell'
articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002, e i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'
articolo 98, comma 3, della legge regionale 29/2005, possono essere ammessi a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno.
64.
Le operazioni di sospensione di cui al
comma 63
possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento di cui al
comma 66
comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
65. L'operazione di cui al comma 63 può essere effettuata, previa domanda dell'impresa beneficiaria, in relazione a rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi di cui al comma 63 si attiene al principio di sana e prudente gestione e verifica la capacità di continuità aziendale dell'impresa richiedente sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo fornite dall'impresa stessa.
66. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo.
67. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità, mentre il tasso da applicare è il tasso di riferimento calcolato in conformità alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
68.
Fermo restando quanto previsto all'
articolo 3
, commi 74 e 75, della
legge regionale 17/2008
, al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:
68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
69. L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima.
69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015 e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste da ciascun Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi a ciascun Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi.
72.
In relazione alla situazione di carenza di nuove risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 la Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e in particolare agli articoli 15 e 15 bis, è autorizzata a riprogrammare gli interventi dei Consorzi industriali e dell'Ezit, disponendo una nuova destinazione delle risorse già assegnate e di quelle concesse relative ad annualità precedenti, tenuto conto delle priorità strategiche individuate dai Consorzi industriali, dall'Ezit e dalla Regione e dettate dall'attuale contesto economico.
73.
Al fine di razionalizzare e migliorare l'efficacia delle iniziative volte alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali, alla
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74
(Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 le parole <<
proposti dagli Enti fieristici
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
proposti congiuntamente da tutti gli Enti fieristici
>>;
b)
dopo l' articolo 1 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
(Requisiti di accesso agli incentivi)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.>>;
c)
al primo comma dell'articolo 3 le parole <<
Direzione regionale del turismo e del commercio
>> sono sostituite dalle parole <<
Direzione centrale attività produttive
>>;
d)
al secondo comma dell'articolo 3 le parole <<
Assessore regionale al turismo e al commercio
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Assessore regionale alle attività produttive
>>;
e)
dopo l' articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
(Modalità di restituzione degli incentivi)
1.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del
capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30
(Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
legge regionale 27 novembre 1967, n. 26
, Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.
81.
In caso di procedimenti contributivi nei settori turistico e commerciale, finanziati ai sensi delle leggi sotto elencate, per i quali siano decorsi più di dieci anni dal decreto di concessione e non sia ancora stato adottato il provvedimento finale alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme eventualmente già erogate sono trasferite in via definitiva ai beneficiari, qualora dalla documentazione in atti sia riscontrabile l'avvenuta presentazione della rendicontazione delle iniziative ovvero sia riscontrabile la realizzazione delle stesse ovvero quando siano prescritti i termini per l'eventuale restituzione delle somme medesime:
a)
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16
(Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione);
c)
legge regionale 27 novembre 1967, n. 26
(Finanziamenti straordinari per opere e attrezzature rivolte a incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione);
h)
legge regionale 24 maggio 1988, n. 36
(Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio).
82.
L'Amministrazione regionale provvede alla definizione delle posizioni contabili di cui al
comma 81
mediante l'individuazione delle medesime in elenchi sottoscritti dal direttore del servizio competente.
83.
Lo scarico dei titoli di spesa, nonché l'invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti ai procedimenti di cui al
comma 81
avviene sulla base degli elenchi di cui al
comma 82
.
85.
Qualora siano stati concessi contributi pluriennali su mutui ai sensi del
capo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20
(Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia), a fronte di investimenti in infrastrutture turistiche su aree in concessione demaniale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a tener conto degli esiti delle procedure selettive per l'individuazione dei concessionari subentranti e della regolazione dei rapporti tra i concessionari cessanti e i subentranti; a tal fine i contributi in essere possono venir confermati in capo ai precedenti concessionari o ai subentranti qualora ne ricorrano i presupposti.
87.
Al fine di migliorare sensibilmente le capacità funzionali del depuratore di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'Ente interessato, il contributo concesso ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 3/1999
per la realizzazione di impianti di depurazione, trattamento e rete di raccolta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 527, ancorché l'intervento relativo alla rete di raccolta delle acque reflue, previo accordo con gli enti locali interessati, ricomprenda anche il sistema di smaltimento e raccolta dell'ente locale limitrofo alla rete consortile.
88.
Per le finalità di cui al
comma 87
l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
91.
Dopo il
comma 115 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006), è inserito il seguente:
<<115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa.>>.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) un finanziamento per le spese connesse all'organizzazione, alla realizzazione e alla promozione degli European Master Games programmati a Lignano Sabbiadoro per l'anno 2011. A tal fine il finanziamento è destinato, altresì, alla copertura degli oneri connessi all'attività e al funzionamento del Comitato organizzatore.
93.
Il finanziamento previsto dal
comma 92
è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate, con il coinvolgimento del Comitato organizzatore degli European Master Games di Lignano 2011.
94.
Per le finalità previste dal
comma 92
è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
95.
Dopo il
comma 49 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007
è inserito il seguente:
<<49 bis. Per le finalità di cui al comma 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i soggetti aderenti all'accordo che abbiano anticipato le quote a carico della Regione per l'attuazione dell'accordo medesimo.>>.
96.
Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 5, comma 49 bis, della legge regionale 30/2007
, come inserito dal
comma 95
, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 9230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
97.
I finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi in cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla normativa di riferimento:
a) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane;
a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali.
b) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali;
c) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane.
98.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'
articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Resia e approvato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 330 (Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Resia per l'acquisto dell'immobile <<ex stalla sociale>> di Stolvizza di Resia), ai fini dell'acquisto dell'immobile ex stalla sociale di Stolvizza di Resia, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico all'acquisizione di immobili con finalità turistico-ricettive in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'aumento dell'attrattività turistica e all'incremento occupazionale.
99.
Ai fini della conferma del finanziamento di cui al
comma 98
l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
100.
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del
comma 98
continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
102. Al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, a confermare, in favore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, l'utilizzo delle economie contributive pari a 273.468,36 euro già autorizzato con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2076/PROD/POLEC del 29 luglio 2005, per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria dell'area di espansione nord della zona industriale del Ponte Rosso.
103.
Per le finalità di cui al
comma 102
l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
107. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1Comma 62 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/2010
2Comma 105 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/2010
3Comma 106 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/2010
4Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Parole soppresse al comma 9 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Parole soppresse al comma 14 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Lettera d bis) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
9Lettera d ter) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
10Lettera d quater) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
11Lettera d quinquies) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
12Comma 68 bis aggiunto da art. 13, comma 13, lettera b), L. R. 12/2010
13Lettera a bis) del comma 97 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 12/2010
14Comma 23 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
15Comma 24 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
16Comma 25 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
17Comma 26 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
18Comma 27 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
19Comma 28 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
20Comma 32 bis aggiunto da art. 14, comma 83, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
21Lettera a) del comma 30 abrogata da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 2, L.R. 4/2008.
22Comma 31 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 2, L.R. 4/2008.
23Comma 74 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 1, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2012.
24Comma 75 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 1, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2012.
25Parole sostituite al comma 61 da art. 3, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
26Comma 32 bis interpretato da art. 16, comma 45, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
27Comma 42 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46, L.R. 12/2002, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
28Comma 46 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
29Comma 27 abrogato da art. 30, comma 1, lettera eee), L. R. 10/2012
30Comma 28 abrogato da art. 30, comma 1, lettera eee), L. R. 10/2012
31Comma 29 abrogato da art. 30, comma 1, lettera eee), L. R. 10/2012
32Parole aggiunte al comma 37 da art. 2, comma 84, L. R. 14/2012
33Parole aggiunte al comma 63 da art. 2, comma 92, lettera a), L. R. 14/2012
34Parole sostituite al comma 65 da art. 2, comma 92, lettera b), L. R. 14/2012
35Parole sostituite al comma 68 da art. 2, comma 92, lettera c), L. R. 14/2012
36Parole sostituite al comma 68 bis da art. 2, comma 92, lettera d), L. R. 14/2012
37Parole aggiunte al comma 68 bis da art. 2, comma 92, lettera d), L. R. 14/2012
38Comma 69 bis aggiunto da art. 2, comma 92, lettera e), L. R. 14/2012
39Parole sostituite al comma 61 da art. 9, comma 7, L. R. 16/2012
40Parole aggiunte al comma 69 bis da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
41Parole sostituite al comma 69 bis da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
42Parole sostituite al comma 69 bis da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
43Comma 6 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
44Comma 7 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
45Comma 14 sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
46Comma 89 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 17, L.R. 9/2008.
47Comma 90 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 17, L.R. 9/2008.
48Integrata la disciplina del comma 72 da art. 2, comma 72, L. R. 15/2014
49Comma 56 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
50Comma 57 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
51Comma 58 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
52Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
53Parole aggiunte al comma 69 bis da art. 49, comma 1, L. R. 19/2015
54Comma 80 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 bis, L.R. 2/2002, con effetto dall'1/1/2016.
55Comma 50 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
56Comma 76 abrogato da art. 105, comma 1, lettera n), L. R. 21/2016
57Comma 77 abrogato da art. 105, comma 3, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
58Comma 33 abrogato da art. 105, comma 4, lettera f), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
59Comma 34 abrogato da art. 105, comma 4, lettera f), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
60Lettera a) del comma 78 abrogata da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
61Lettera b) del comma 78 abrogata da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
62Lettera c) del comma 78 abrogata da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
63Comma 79 abrogato da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
64Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
65Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
66Comma 20 abrogato da art. 53, comma 1, lettera o), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
67Comma 21 abrogato da art. 53, comma 1, lettera o), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
68A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
69Parole aggiunte al comma 69 bis da art. 1, comma 30, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
70Comma 35 abrogato da art. 46, comma 1, lettera k), L. R. 11/2022
71Comma 36 abrogato da art. 46, comma 1, lettera k), L. R. 11/2022
Art. 3
(Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1.
Alla
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis.
La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64
(Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.>>;
c)
le lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 90 sono abrogate;
d)
i commi 16 e 17 dell'articolo 105 sono abrogati.
3.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 4
, commi 3 bis e 3 ter, della
legge regionale 9/2007
, come inseriti dal
comma 1, lettera b)
, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4.
Alla
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato;
c)
il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.>>.
10 bis.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 500.000 euro, a fronte degli oneri sostenuti per le attività di monitoraggio e studio destinate all'attuazione della
Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal "Programma delle attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia previsto per il mese di luglio 2012-Prima fase (2009-2010). Piano economico di utilizzo del finanziamento regionale specifico di 500.000 euro", adottato con deliberazione n. 49 del 16 marzo 2009 del Commissario straordinario di ARPA.
10 ter. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 10 bis sono disposte, previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 16 luglio 2010, n. 12
(Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'
articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte ai sensi del comma 10 bis.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, per la partecipazione alle spese di realizzazione di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa tra le università del Friuli Venezia Giulia e le altre università italiane.
12.
La domanda di concessione del contributo di cui al
comma 11
è presentata, entro il termine previsto dall'
articolo 33, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta intesa tra i soggetti di cui al
comma 11
.
13.
Per le finalità previste dal
comma 11
è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
14.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARPA un finanziamento per la realizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'
articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16
(Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).
15.
Per le finalità previste dal
comma 14
è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16.
Ai fini di cui all'
articolo 13
e in attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 9/2007
per garantire un uso sostenibile e una corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili.
17.
Per le finalità di cui al
comma 16
è concesso a <<Legno Servizi - Associazione Regionale PEFC del Friuli Venezia Giulia>> un contributo a titolo di <<de minimis>>, nell'importo massimo di 70.000 euro, per il funzionamento dell'associazione, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
18.
La domanda di contributo di cui al
comma 17
è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È autorizzata l'erogazione di un anticipo del 70 per cento del contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato a seguito dell'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2011.
19.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al
comma 16
fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
23.
Il
comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30
, (Legge strumentale 2008), è sostituito dal seguente:
<<11.
I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
(Legge finanziaria 2001), nonché dell'
articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005), e non definitivamente erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale diretti all'ottenimento di almeno una certificazione ambientale o della registrazione ambientale, secondo le procedure vigenti. Con il provvedimento di erogazione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.>>.
29.
Ai procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei contributi regionali, nonché l'attribuzione di trasferimenti, a favore dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'
articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 e al
capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al
titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
30. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 29, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'
articolo 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
, integrata dalla dichiarazione recante la descrizione dello stato di avanzamento delle opere inserite nel programma degli interventi e finanziate con i contributi e i trasferimenti regionali.
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche ai procedimenti contributivi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la prenotazione delle risorse.
33.
Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, non iniziate o non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie finanziate ai sensi delle seguenti leggi regionali:
d)
( ABROGATA )
i bis)
articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della
legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della
legge regionale 2/2006
, e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della
legge regionale 9/2008
;
34. Ai fini di cui al comma 33 gli enti locali presentano, entro il termine del 31 dicembre 2017, alla struttura regionale che ha concesso il contributo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di una nuova opera che rientri nella tipologia dell'opera già finanziata.
35.
L'
articolo 23 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1.
Alla scadenza dei collegi di controllo attualmente in carica, la revisione economico-finanziaria degli Enti parco è affidata a un solo revisore, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88
(Attuazione della
direttiva 84/253/CEE
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con mandato di tre anni e rinnovabile consecutivamente per una sola volta.>>.
36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 17, L. R. 12/2010
2Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 3, comma 17, L. R. 12/2010
3Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 12/2010
4Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 12/2010
5Lettera i bis) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 16, L. R. 12/2010
6Lettera i ter) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 16, L. R. 12/2010
7Lettera i quater) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 16, L. R. 12/2010
8Vedi la disciplina transitoria del comma 34, stabilita da art. 4, comma 17, L. R. 12/2010
9Parole sostituite al comma 33 da art. 73, comma 1, L. R. 17/2010
10Parole sostituite al comma 34 da art. 158, comma 1, L. R. 17/2010
11Parole sostituite al comma 10 ter da art. 3, comma 34, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
12Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 84, L. R. 11/2011
13Comma 28 sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Comma 6 abrogato da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 9/2012
15Comma 7 abrogato da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 9/2012
16Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 9/2012
17Lettera e) del comma 9 abrogata da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 11, L.R. 16/2008.
18Comma 20 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, c. 5 e 6, L.R. 16/2002, con effetto dall'1/1/2013.
19Parole sostituite al comma 34 da art. 3, comma 17, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20Lettera d) del comma 33 abrogata da art. 6, comma 116, lettera h), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 11, 13 e 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
21Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 9/2007.
22Comma 2 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 9/2007.
23Comma 9 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
24Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
25Comma 21 abrogato da art. 65, comma 1, lettera n), L. R. 11/2015
26Comma 22 abrogato da art. 65, comma 1, lettera n), L. R. 11/2015
27Comma 26 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
28Parole sostituite al comma 29 da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
29Parole sostituite al comma 30 da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
30Lettera i quinquies) del comma 33 aggiunta da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 31/2017
31Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 31/2017
32Comma 28 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 4
(Finalità 3 - Gestione del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni di Casarsa della Delizia, Manzano e Valvasone per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi per effetto delle termiti, a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti.
2.
I Comuni di cui al
comma 1
disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3.
Per le finalità previste dal
comma 1
è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la messa in sicurezza e il risanamento della viabilità relativa a Corso Verdi in Gorizia anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.
5.
La domanda di contributo di cui al
comma 4
è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 94.576,66 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 283.729,98 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti da apposite convenzioni con Trenitalia SpA - Divisione Passeggeri e con Società concessionarie del Trasporto Pubblico Locale nella misura di 100.000 euro per consentire il libero accesso sui mezzi di trasporto pubblico degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di Polizia, come previsto dall'
articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e successive modifiche.
8.
Le modalità di convenzione con i gestori dei servizi di trasporto e di applicazione del
comma 7
sono definite dalla Direzione centrale competente.
9.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma 7
fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali.
11. Le modalità del miglioramento del servizio sono definite in apposita convenzione fra la Regione e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di funzionamento.
14.
Per le finalità previste dal
comma 13
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 6025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
15.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 90.000 euro alla Provincia di Pordenone e un finanziamento di 60.000 euro all'Autorità di bacino regionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituita dal
titolo II, capo II, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16
(Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), per la realizzazione di attività di rilevazione del territorio regionale mediante riprese terrestri o aeree con apparecchiature laser scanner, finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del territorio stesso.
15 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 30 settembre 2010, corredate da una sintetica relazione descrittiva delle attività da svolgere.
15 ter. I decreti di concessione dei contributi fissano le modalità e il termine di rendicontazione della spesa sostenuta.
16.
Per le finalità previste dal
comma 15
è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, suddivisa in ragione di 60.000 euro sul capitolo 9868, relativamente all'Autorità di bacino regionale, e in ragione di 90.000 euro sul capitolo 9870, relativamente alla provincia di Pordenone.
17.
Dopo la
lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15
(Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:
<<f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.>>.
24. Al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture destinate al servizio del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi a tal fine concessi a Enti pubblici anche nel caso in cui le opere non siano iniziate entro i termini di rendicontazione stabiliti dal decreto di concessione.
25. La conferma dei contributi di cui al comma 24 avviene subordinatamente alla presentazione di una domanda da parte dell'Ente beneficiario, corredata di un cronoprogramma degli interventi con l'indicazione della data presunta di ultimazione dei lavori, da prodursi entro il 31 dicembre 2010 dall'entrata in vigore della presente legge.
26. Con il provvedimento di conferma del contributo sono stabiliti i nuovi termini di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere.
27.
Ai fini del contenimento dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e del conseguente minor onere a carico del bilancio regionale, al
comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007
, le parole <<
da un minimo di 10 euro a un massimo di 52 euro
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da un minimo di 20 euro a un massimo di 106 euro
>> e al
comma 2
del medesimo articolo le parole <<
da un minimo di 16 euro a un massimo di 42 euro
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da un minimo di 20 euro a un massimo di 126 euro
>>.
28.
All'
articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<
, con priorità per il completamento di opere già avviate, nonché per opere di edilizia scolastica, di risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche
>> sono soppresse;
b)
al comma 4 dopo le parole <<
copia del progetto
>> sono inserite le seguenti: <<
e del contratto di appalto dei lavori
>>;
c)
al comma 7 le parole <<
dal comma 4
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dal comma 3
>>.
30.
Ai fini di cui al
comma 29
gli enti di diritto privato interessati presentano all'Amministrazione regionale la domanda di conferma del contributo nella quale sono indicati gli estremi del decreto di concessione, l'ente pubblico beneficiario, l'importo del contributo e l'intervento finanziato, corredata della deliberazione attestante la trasformazione dell'ente pubblico in ente di diritto privato.
31.
All'
articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 49 le parole <<
,nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente
>> sono soppresse;
b)
al comma 50 le parole <<
, Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali,
>> sono soppresse e la parola <<
sessanta
>> è sostituita dalla seguente: <<
trenta
>>.
34.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.
2 ter.
Fermo restando quanto previsto dal
capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 19 del presente articolo le parole "comma 8" devono correttamente leggersi "comma 4".
Note:
1Al comma 34 del presente articolo le parole <<Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3>> devono correttamente intendersi come <<Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3>> e, conseguentemente la numerazione dei commi aggiunti assume la numerazione 2 bis e 2 ter, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
2Parole aggiunte al comma 22 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2010
3Comma 15 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2010
4Comma 15 ter aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2010
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 14, L. R. 12/2010
6Parole sostituite al comma 25 da art. 5, comma 15, L. R. 12/2010
7Parole sostituite al comma 21 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
8Comma 21 bis aggiunto da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 17/2010
10Integrata la disciplina del comma 22 da art. 21, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012
11Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
12Comma 21 bis abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
13Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
14Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
15Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera c), L. R. 26/2015
16Comma 33 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
17Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
18Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 11 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Parole aggiunte al comma 10 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
21Parole sostituite al comma 11 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 6
(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1.
All'
articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).>>;
b)
alla lettera a) del comma 2, dopo le parole <<
capitale mutuato;
>> sono aggiunte le seguenti: <<
per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato;
>>.
2.
L'
articolo 11 della legge regionale 8/2003
è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
(Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della Regione.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 3 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui ai commi 1 e 3.>>.
3.
L'
articolo 12 della legge regionale 8/2003
è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)
1. Le domande di contributo di cui all'articolo 11, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo, corredate di: a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;
b) preventivo di spesa dettagliato.
2. Le domande di contributo relative a eventi straordinari, non ripetitivi, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, sono presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'evento e possono essere accolte nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.
3. I contributi di cui al comma 1, di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
4.
Ai fini della rendicontazione della spesa, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività e una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa. Ai soggetti beneficiari che rientrano tra quelli elencati all'
articolo 43 della legge regionale 7/2000
, si applicano le modalità di rendicontazione degli incentivi previste dall'articolo medesimo.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile, su istanza motivata del soggetto beneficiario, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.
6.
La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 o la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le modalità di cui al
capo II del titolo III della legge regionale 7/2000
. Nel caso in cui la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività non sia dovuta a causa di forza maggiore, la revoca del contributo comporta l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 11, per i tre anni successivi alla data del provvedimento di revoca.>>.
5.
Per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 184, della legge regionale 1/2005
, è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 6034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria - Pordenone 2010, un finanziamento per l'organizzazione dell'edizione 2010 dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria.
7.
La domanda per la concessione del finanziamento previsto al
comma 6
è presentata, alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio 2010, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
8.
Per le finalità previste al
comma 6
è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9.
Al
comma 129 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
alle associazioni sportive dilettantistiche
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
all'associazione sportiva dilettantistica
>>;
b)
le parole <<
e Bocciofila Violis di Maniago
>>, sono soppresse;
c)
le parole <<
rispettivamente di 30.000 euro e
>>, sono sostituite dalla parola <<
di
>>;
d) le parole <<a fronte delle spese sostenute>> sono soppresse;
e)
le parole <<
nel quadriennio 2003-2006
>>, sono soppresse.
10.
Per le finalità previste dall'
articolo 6, comma 129, della legge regionale 1/2007
, come modificato dal
comma 9
, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.
12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al
capo XI della legge regionale 14/2002.
13.
Per le finalità di cui al
comma 11
è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
15.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008
, come modificato dal
comma 14
, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
18.
Al
comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007
, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
Santa Maria Assunta di Fagagna, Santi Gervasio e Protasio di Nimis e San Giovanni Battista di Cassacco
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
San Lorenzo Martire di Varmo e San Michele Arcangelo di Vendoglio
>>;
b)
le parole <<
quinquennio 2002-2006
>> sono sostituite dalle seguenti <<
quinquennio 2004-2008
>>.
19.
Per le finalità previste dall'
articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007
, come modificato dal
comma 18
, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
23.
All'
articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5
(Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis.
Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163
(Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonché agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.
1 ter. La concessione delle garanzie di cui al comma 1 bis è autorizzata, su domanda dell'organismo interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi dell'organismo richiedente con cui è disposta l'assunzione del prestito, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante>>;
b)
alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: <<
La Giunta regionale può altresì disporre con propria deliberazione, su istanza motivata dell'organismo interessato, la proroga fino a un massimo di centottanta giorni del termine di rimborso delle somme anticipate.
>>.
24.
Per le finalità previste all'
articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 5/2008
, come inserito dal
comma 23
, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 1748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
25.
Per le finalità previste dall'
articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007
è autorizzata la spesa di 30.000 euro a favore della Parrocchia di San Francesco d'Assisi di Castello di Porpetto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6195 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
29.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18
(Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonché al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.>>.
30.
Per le finalità indicate all'
articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006
, come aggiunto dal
comma 29
, è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro per gli anni dal 2010 al 2017, con l'onere di 5.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate dal 2010 al 2012, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2010 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
31.
Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti, la Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e alle Province di Udine e Pordenone, alla istituzione della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO e a contribuire alla dotazione del fondo patrimoniale e alle attività della Fondazione con apposito conferimento finanziario. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono approvati dalla Giunta regionale.
32.
Per le finalità previste dal
comma 31
è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
34.
Per le finalità di cui all'
articolo 6
, commi 9 e 10, della
legge regionale 26/2007
, è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'esercizio 2010.
35.
Per le finalità previste dal
comma 33
è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
36.
Ai sensi dell'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2010 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.
37.
Gli oneri derivanti dal
comma 36
fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
38.
Dopo il
comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7/2002
, è inserito il seguente:
<<1 ter. Alla ripartizione delle risorse destinate al sostegno dei programmi indicati al comma 1 bis si provvede, di norma entro sessanta giorni dall'entrata vigore del bilancio annuale di previsione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Con i provvedimenti di concessione è disposta la liquidazione in unica soluzione dei contributi assegnati.>>.
39.
Gli oneri derivanti dal
comma 38
, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
40.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11
(Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), è aggiunto il seguente comma:
<<1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.>>.
41.
Gli oneri derivanti dall'
articolo 14, comma 1 bis, della legge regionale 11/2007
, come aggiunto dal
comma 40
, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
44.
Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42 e 43 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2013 e successivi nell'ambito della medesima unità di bilancio indicata dall'
articolo 6, comma 72, della legge regionale 1/2007
, e con riferimento al corrispondente capitolo di entrata.
45. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Alla lettera d) del comma 9 del presente articolo dopo le parole <<a fronte delle spese sostenute>> sono aggiunte le parole <<sono soppresse>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
2Parole aggiunte al comma 27 da art. 4, comma 18, L. R. 12/2010
3Parole aggiunte al comma 26 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2010
4Comma 11 sostituito da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5Comma 12 sostituito da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Parole aggiunte al comma 20 da art. 11, comma 107, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole soppresse al comma 20 da art. 11, comma 107, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
9Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
10Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13Comma 26 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
14Comma 27 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
15Comma 28 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
Art. 7
(Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 8, comma 8, della legge regionale 17/2008
, come modificato dal
comma 5
, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5057 e al capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto statale d'istruzione professionale di Monfalcone - sezione attività marinare, un contributo straordinario finalizzato alla straordinaria manutenzione, alla messa in sicurezza e al mantenimento in esercizio delle navi scuola Grado e Colombo.
8.
La domanda per la concessione del finanziamento di cui al
comma 7
è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, corredata di una relazione illustrativa delle opere di cui al
comma 7
e del relativo preventivo di spesa.
9.
Per le finalità previste dal
comma 7
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10.
All'
articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 130 le parole <<
per la valorizzazione dell'area denominata ex Polveriera attraverso la realizzazione di un'area attrezzata idonea anche a ospitare grandi eventi
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale
>>;
b)
al comma 131 le parole <<
Direzione centrale attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale istruzione, formazione e cultura
>>.
11.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 7, comma 130, della legge regionale 1/2007
, come modificato dal
comma 10
, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 9217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal
comma 19
, per la realizzazione delle opere di completamento della ristrutturazione, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, dell'immobile ex Renati di Udine, nonché per la messa in sicurezza dell'immobile ex Stella Mattutina di via Nizza e la sistemazione dell'area ex Locchi di via Margotti.
17. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
18.
La domanda di contributo previsto dal
comma 16
è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
19.
Per le finalità di cui al
comma 16
è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 360.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
20.
Nel caso previsto dal
comma 17
l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al
comma 16
.
21. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 20 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERDISU di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal
comma 25
, per la realizzazione delle opere integrative all'intervento di costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature e l'acquisto di un'area limitrofa alla costruenda Casa dello Studente.
23. In caso di stipulazione del mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
24.
La domanda di contributo prevista dal
comma 22
è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
25.
Per le finalità di cui al
comma 22
è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 321.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
26.
Nel caso previsto dal
comma 23
, l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al
comma 23
.
27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2010 un contributo straordinario di 100.000 euro a favore del consorzio per l'Area di ricerca di Trieste per le attività di partecipazione alla manifestazione fieristica Domus persona.
28.
Per le finalità di cui al
comma 27
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 13 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 14 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 15 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 9
(Finalità 8 - Protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo annuo per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali.
2.
La domanda per la concessione del contributo di cui al
comma 1
è presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3.
Per le finalità previste dal
comma 1
è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cotolengo di Don Orione di S. Maria la Longa un contributo straordinario di 135.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili in struttura residenziale per anziani non autosufficienti, definito con apposito accordo di programma.
5.
Per le finalità previste dal
comma 4
è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
7.
Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'
articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10
(Legge finanziaria 1997), è incrementato il contributo per l'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza delle persone anziane non autosufficienti nelle strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari e nei moduli di fascia A delle residenze polifunzionali, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli.
11.
La domanda per la concessione del contributo di cui al
comma 10
è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
12.
Per le finalità previste dal
comma 10
è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pontebba un finanziamento di 100.000 euro come quota di compartecipazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio socio sanitario di riferimento comprensoriale.
14.
La domanda per la concessione del contributo di cui al
comma 13
è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 14/2002
.
15.
Per le finalità previste dal
comma 13
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17.
Il
comma 19 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008
è sostituito dal seguente:
<<19.
La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e della spesa da sostenere, redatta da un tecnico abilitato. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.
18.
I termini per presentare la domanda di attribuzione degli assegni una tantum, previsti dall'
articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute tra l'1 gennaio 2007 e la data di entrata in vigore della
legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18
(Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), da parte dei corregionali all'estero e dei loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché da parte di coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia, sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 18
fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
31.
I commi 3 e 4 dell'
articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005), sono sostituiti dai seguenti:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consultorio familiare di ispirazione cristiana ONLUS di Trieste, al Consultorio familiare Noncello ONLUS di Pordenone e al Consultorio familiare Friuli ONLUS di Udine, sovvenzioni annuali per l'attuazione delle attività nella misura fissata dalla legge finanziaria regionale, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari.
4. Per l'ottenimento delle sovvenzioni, le istituzioni di cui al comma 3 presentano domanda per ciascun anno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.>>.
32.
Per le finalità previste dal
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005
, come sostituito dal
comma 31
, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
33.
Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:
<<2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.>>.
34.
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del
comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005
, come inserito dal
comma 33
, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
35.
Dopo l'
articolo 27 della legge regionale 20/2005
, al Capo VI, è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
(Supporto all'attuazione della legge)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.>>.
36.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 27 bis della legge regionale 20/2005
, come inserito dal
comma 35
, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
42.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'
articolo 24 della legge regionale 11/2009
, presentate nell'anno 2009, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
43.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 42
fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
44.
Le Amministrazioni pubbliche che presentano progetti ai sensi dell'
articolo 24 della legge regionale 11/2009
utilizzano lavoratori, percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste nel progetto.
46.
L'
articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:
<<Art. 63
(Tirocini formativi)
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini formativi e di orientamento nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.>>.
47.
Per le finalità previste dall'
articolo 63 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dal
comma 46
, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48. La Regione sostiene l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.
49. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.
50.
Per le finalità previste dal
comma 48
è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51.
Il
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi.>>.
54.
Il
comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006
è sostituito dal seguente:
<<4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.>>.
55.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006
è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Il limite temporale di cui al comma 1 non opera per i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), lettera c) relativamente al sostegno dei minori, lettere e), f) e h).>>.
58.
Il
comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008
è sostituito dal seguente:
<<83. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti aventi titolo in misura proporzionale al costo dei progetti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.>>.
59.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008
, come sostituito dal
comma 58
, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
60.
Al
comma 75 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008
le parole <<
contributo straordinario per l'anno 2009 di 50.000 euro finalizzato all'abbattimento delle rette
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
contributo finalizzato ai maggiori oneri derivanti dalla trasformazione da istituzione ad azienda pubblica di servizi alla persona
>>.
61.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 10, comma 75, della legge regionale 17/2008
, come modificato dal
comma 60
, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
62.
In sede di prima applicazione del riparto annuale 2009 degli interventi di rilevanza sociale, previsto dall'
articolo 15 della legge regionale 17/2008
, l'importo di progetto e la relativa rendicontazione possono essere riferiti anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e alla quota di contributo assegnata e non alla spesa prevista e ritenuta ammissibile.
63.
Le funzioni in materia di invalidi civili di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili), disciplinate dalla
legge regionale 8 marzo 2004, n. 5
(Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili), possono essere svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto medesimo.
64. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 12/2010
2Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 12/2010
3Parole aggiunte al comma 62 da art. 177, comma 1, L. R. 17/2010
4Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale dd. 16/2/2011), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, L.R. 6/2006, così come modificato dai commi 51, 52 e 53 del presente articolo.
5Comma 10 sostituito da art. 9, comma 50, L. R. 11/2011
6Comma 37 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 1.2, L.R. 6/2003.
7Comma 38 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 1.2, L.R. 6/2003.
8Comma 39 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22, L.R. 11/2009, a decorrere dall'1/1/2013.
9Comma 40 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22, L.R. 11/2009, a decorrere dall'1/1/2013.
10Comma 41 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22, L.R. 11/2009, a decorrere dall'1/1/2013.
11Comma 56 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 9, L.R. 9/2008, a decorrere dall'1/1/2016.
12Comma 57 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 9, L.R. 9/2008, a decorrere dall'1/1/2016.
13Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
14Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
15Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
16Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
17Comma 24 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
18Comma 25 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
19Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
20Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
21Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
22Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
23Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
24Comma 6 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996, a decorrere dall'1/1/2023.
25Comma 8 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
26Comma 9 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 10
(Sussidiarietà e devoluzione)
1.
Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 146, della legge 662/1996
;
b)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 146, della legge 662/1996
;
c)
un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'
articolo 30, comma 10, della legge 289/2002
e dall'
articolo 1
, commi 946 e 947, della
legge 296/2006
, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'
articolo 1 della legge 457/1984
;
e)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'
articolo 1 della legge 457/1984
;
f)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'
articolo 1 della legge 457/1984
.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2010, delle quote di compartecipazione 2009 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
4.
Per l'anno 2010 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2
, nella misura di 450.646.153,85 euro.
5.
Le assegnazioni di cui al
comma 4
sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7, 11, 14, 17 per la quota di 800.000 euro, 20, 23, 25, 26, 35 e 54, per 500.000 euro per il Consorzio comunità collinare, autorizzato ai sensi dell'
articolo 11, comma 67, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009), per 1 milione di euro per le finalità previste dall'
articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'
articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge strumentale 2008).
7.
Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a)
per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 8 e 9:
1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2)
per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'
articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006
), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2010, in misura pari agli oneri pagati nel 2009 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2009 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2009, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010;
c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2007; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2010.
8.
Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal
comma 7, lettera a)
, spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'
articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al
comma 7, lettera a)
, numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
9.
Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal
comma 7, lettera a)
, spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'
articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005
, la quota prevista dal
comma 7, lettera a)
, numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal
comma 7, lettera a)
, numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
10.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9 unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsto dal comma 7, lettera b), e dal comma 14, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 7, lettera a) , numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9, è ripartita entro il 31 ottobre 2010 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 7, lettera a) :
a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni;
b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.
11.
Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2009, ai sensi dell'
articolo 11, comma 10, della legge regionale 17/2008
. L'importo è assegnato in due rate di pari importo con la seguente tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima è assegnata entro il 31 marzo 2010; la seconda rata è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010.
12.
L'assegnazione prevista dal
comma 6
è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
13.
L'assegnazione prevista dal
comma 7, lettera a)
, è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
14.
Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 670.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2010:
a)
in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2009 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'
articolo 11, comma 13, della legge regionale 17/2008
e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2009 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2009;
b)
in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla
lettera a)
, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2010, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2010, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al
comma 15
; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
15.
Per le finalità previste dal
comma 14
gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2010 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2010;
b) una dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2009 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2009 e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
16. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 11 e 14 è autorizzata la spesa di 393.705.062,85 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 un fondo di 1 milione di euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2010, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
18.
Tra le situazioni particolari di cui al
comma 17
rientra il Comune di Rigolato, per la compensazione della revoca del finanziamento obiettivo 2 concernente interventi di albergo diffuso per un importo pari a 80.000 euro.
19. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2010, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2009 rispetto al 2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
21.
Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al
comma 20
.
22.
Per le finalità di cui al
comma 20
, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
23.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2010, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2010, un fondo di 12.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'
articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
24.
Per le finalità previste dal
comma 23
, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
25.
Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2010 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2009, ai sensi dell'
articolo 11, comma 19, della legge regionale 17/2008
.
26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2010, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.
27.
Ai soli fini dell'assegnazione del saldo 2009 delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartire ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 18 giugno 2009, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite dall'1 gennaio 2009 presso l'ente delegato, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 6/2006
, viene conteggiato tra il personale del Comune delegante. Entro il 30 aprile 2010 deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale:
a) da parte dei Comuni deleganti, apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta alla data del trasferimento;
b) da parte degli enti delegati, apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2009, le mensilità lavorate nell'anno 2009, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro, e l'ente di provenienza.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 25 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
29.
Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della
legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010 ed entro il 30 settembre 2010, un fondo di 12.011.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 41, lettere a) e b), e
comma 43
della
legge regionale 17/2008
.
30.
A valere sul fondo indicato al
comma 29
, una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'
articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006
ed è ripartita tra le Province medesime in proporzione all'entità del fabbisogno accertato per il finanziamento di assegni di studio destinati ai residenti di ciascuna Provincia sul totale del corrispondente fabbisogno accertato in sede regionale per l'ano 2009.
31.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 29
fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1522 per 6.244.600 euro.
32.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.404.982,80 euro da ripartire, entro il 30 settembre 2010:
a)
per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all'
articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005
);
33.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2010, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della
legge regionale 24/2006
e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (
Legge regionale 24/2006
, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
34.
Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a)
del
comma 32, lettera a)
, e del
comma 33
, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1540 per 8.286.348,53 euro;
b)
del
comma 32, lettera b)
, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1657 per 800.000 euro.
35.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, quale contributo straordinario per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e del relativo servizio di sorveglianza. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
36.
Per le finalità di cui al
comma 35
è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
37.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 50.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000
.
38.
Per le finalità di cui al
comma 37
, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1737 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
39. La finalità prevista dall'accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 18 marzo 2009 e stipulato in data 25 maggio 2009, può essere conseguita senza ulteriori oneri a carico della Regione, utilizzando gli spazi resi disponibili dalla riconversione dell'immobile ad altra destinazione, previa richiesta motivata del Comune di Cassacco e autorizzata con decreto del Direttore di servizio competente alla gestione delle risorse che approva il nuovo progetto.
40.
Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'
articolo 1
, commi da 90 a 92, della
legge regionale 30/2007
, è fissato al 15 ottobre 2011. Le domande presentate dopo il termine previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0190/Pres. del 4 agosto 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.
41.
Con riferimento alle somme erogate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003 n. 0107/Pres. concernente criteri e modalità del riparto per il trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, di cui all'
articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(Legge finanziaria 2003), l'entità della quota di cofinanziamento a carico degli enti medesimi può anche essere inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto. Gli enti beneficiari dei contributi, ai fini della conclusione del procedimento, devono presentare inderogabilmente, entro il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale l'incentivo è stato erogato. I procedimenti per i quali gli enti beneficiari abbiano già presentato una analoga dichiarazione o una relazione finale, si considerano conclusi ancorché la somma finanziata dagli enti beneficiari sia inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto.
43.
Per l'attuazione di quanto previsto dall'
articolo 2, comma 1
, lettere d) ed e), della
legge regionale 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è stanziata la somma di 90.000 euro in favore del SIR (Sistema informativo regionale) per la realizzazione della <<Banca dati della polizia locale>>.
44.
Per le finalità di cui al
comma 43
, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
45.
Alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa, cui è affidata la tenuta del Catasto regionale delle grotte ai sensi della
legge regionale 1 settembre 1966, n. 27
(Norme di integrazione della
legge statale 29 giugno 1939, n. 1497
, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), è affidata anche la posa in opera di targhette identificative delle cavità iscritte a Catasto.
47.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al
comma 46
fanno carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1734 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48.
È confermato il finanziamento nella misura di 21.280,35 euro di cui all'
articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), già assegnato con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto n. 1042 di data 19 dicembre 2007 all'Associazione regionale ANCI del Friuli Venezia Giulia a fronte delle attività già svolte dalla Associazione regionale stessa in esecuzione alla Convenzione sottoscritta il 19 dicembre 2007. La restante somma di 39.520,65 euro di cui al citato decreto sarà disimpegnata con provvedimento del direttore competente.
49.
Al
comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
per il biennio 2008 e 2009
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per il triennio 2008 e 2010
>>;
b)
le parole <<
A decorrere dall'anno 2010
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
A decorrere dall'anno 2011
>>.
50.
Dopo il
comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007
è aggiunto il seguente:
<<90 bis. Qualora l'importo annuo di 1.950.000 euro indicato al comma 90 risultasse insufficiente a garantire l'equilibrio fra spese e entrate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi precedentemente impegnati e non erogati per le medesime finalità.>>.
51.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e realizzare un sistema informatico finalizzato alla gestione complessiva della Motorizzazione Civile e in particolare dei dati relativi ai veicoli e alle abilitazioni alla guida, al fine di consentire alle Province della regione la gestione diretta delle funzioni trasferite, con obbligo di trasmissione dei dati medesimi secondo le modalità previste dall'
articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
52.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 3 della legge regionale 30/2007
, comma 90, come modificato dal
comma 49
, e comma 90 bis, come aggiunto dal
comma 50
, e dal disposto di cui al
comma 51
, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
54.
Per le finalità previste dall'
articolo 11, comma 81, della legge regionale 17/2008
, come modificato dal
comma 53
, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
55.
Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della
legge regionale 24/2006
, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010, un fondo straordinario di 1 milione di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi dell'
articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008
.
56.
Per le finalità di cui al
comma 55
è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa tabella J.
Note:
1Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, L. R. 12/2010
2Parole sostituite al comma 40 da art. 13, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 13
(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 158, comma 1, della legge regionale 8/1995
, come modificato dal
comma 5
, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:
a) UB 11.3.2.1180 - capitolo 1492;
b) UB 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182.
7.
Sono apportate le seguenti modifiche alla
legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421
):
a)
all'articolo 40, come modificato dall'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/2002
, dopo il
comma 1
è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.>>;
b)
all'articolo 42, come modificato dall'
articolo 8, comma 4, della legge regionale 1/2007
, sono apportate le seguenti modifiche:
1.
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.>>;
2.
il comma 2 bis è abrogato;
c)
dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 42 bis
(Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Art. 42 ter
(Risoluzione consensuale)
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a: a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;
b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quaranta e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Art. 42 quater
(Procedura di risoluzione)
1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.>>.
8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 42 ter della legge regionale 18/1996
, come inserito dal
comma 7, lettera c)
, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9.
Ai fini di un contenimento, con efficacia immediata, della spesa, la disciplina di cui all'
articolo 42 bis della legge regionale 18/1996
, come inserito dal
comma 7, lettera c)
, si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina di cui agli articoli 42 bis e 42 ter della
legge regionale 18/1996
, come inseriti dal
comma 7, lettera c)
, trova applicazione anche nelle altre Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13
.
10.
Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'
articolo 127 della legge regionale 13/1998
, con contratto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. La richiesta di esonero dal servizio è presentata dai soggetti interessati a condizione che entro l'anno solare di presentazione della medesima sia raggiunto il requisito minimo contributivo di anzianità; la richiesta non è revocabile. Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.
11. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie, a esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
12.
All'atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per raggiunti limiti di età, il personale ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio nonché al trattamento di fine servizio o di fine rapporto assicurato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Al momento del collocamento nella posizione di esonero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al proprio personale l'integrazione regionale della buonuscita, derivante dalla differenza tra quanto previsto dall'
articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e quanto assicurato dall'INPDAP ai sensi dell'
articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152
(norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali).
12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.
13. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale.
20.
Gli enti del Servizio sanitario della regione possono, per gli anni 2010 e 2011, e con riferimento al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico del Servizio sanitario regionale:
a)
procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua onnicomprensiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, elevata al 40 per cento qualora non sia presente personale interessato ai processi di stabilizzazione di cui alla
lettera b)
;
b) procedere, mediante processi di stabilizzazione, a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
21.
Gli enti del Servizio sanitario della regione, al di fuori dei casi di cui al
comma 20
, non possono, per gli anni 2010 e 2011, ricoprire posti vacanti nelle piante organiche né procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né ricorrere ad altre forme flessibili di utilizzo di personale. Il divieto non si applica:
a) alle procedure di assunzione di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
b)
( ABROGATA )
21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.
22.
I limiti di cui al
comma 20
e il divieto di cui al
comma 21
possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all'
articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), dando in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. Analoga autorizzazione deve essere ottenuta per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli dando anche in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi.
22 bis.
Le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 21 bis e 22 cessano di avere applicazione, e devono intendersi contestualmente abrogate, a eccezione del periodo indicato al comma 22 ter, successivamente al rilascio del definitivo parere di conformità, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sugli atti aziendali degli enti del Servizio sanitario regionale a conclusione del processo di revisione degli atti aziendali medesimi in coerenza:
a) con i principi e criteri definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 834, del 22 aprile 2005, e n. 902, del 12 maggio 2010;
b) con gli indirizzi e obiettivi del Piano sanitario e sociosanitario regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010;
c) con gli altri strumenti della pianificazione regionale.
22 ter. Anche successivamente alla definizione della revisione degli atti aziendali di cui al comma 22 bis, resta necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli, previo prioritario esperimento del processo di mobilità tra gli enti, ai sensi della disposizione del comma 22 ultimo periodo.
23. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 14 al 22, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni.
24.
L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale di cui all'
articolo 128 della legge regionale 13/1998
, è soppressa a decorrere dall'1 marzo 2010; la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 28 febbraio 2010.
25. A decorrere dall'1 marzo 2010 cessano gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. La struttura direzionale della Regione competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale.
26. Il personale in servizio alla data del 28 febbraio 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale è inquadrato, dall'1 marzo 2010, in Regione nella categoria e posizione economica rivestite con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento a eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi.
27.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 24 a 26, fanno carico ai seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:
a) UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
b) UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
36.
In relazione al disposto di cui al
comma 34
, l'indennità di vacanza contrattuale annua lorda riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012, è corrisposta, per il 2010, in misura corrispondente allo 0,50 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.
37.
A decorrere dall'1 marzo 2010 il riferimento, operato in leggi, regolamenti, atti o contratti, all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN) si intende riferito, per quanto compatibile, alla Delegazione trattante pubblica di comparto; a decorrere dalla medesima data sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
c)
i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'
articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2
(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
g)
gli articoli 13 e 14 della
legge regionale 15 aprile 2005, n. 8
(Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale).
38.
All'
articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30
(Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), dopo il
terzo comma
è aggiunto il seguente:
40. In sede di contrattazione collettiva è definita una nuova disciplina delle mansioni di guida dei veicoli della Regione, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento; sino alla definizione di detta disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le mansioni continuano a essere svolte dal personale permanentemente addetto alle medesime, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
41.
Ai rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla
legge 24 dicembre 1976 n. 898
(Nuova regolamentazione delle servitù militari), e ai loro supplenti, anche per le attività previste dall'
articolo 10, comma 14, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell'edilizia), spetta un gettone di presenza, oltre all'eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63
(Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
42.
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma 41
fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
46.
Per le finalità previste dall'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
47.
Al fine di garantire la continuità operativa del <<Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006>> previsto dall'
articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26
(Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla
legge regionale 9/1998
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 10 maggio 2002, repertorio n. 7564, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2012.
48.
Al fine di garantire la continuità operativa del <<Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 1997-1999>> previsto dall'
articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3
(Legge finanziaria 1998), e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 4 giugno 1998, repertorio n. 6927, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2010 e a erogare a Friulia SpA la somma di 10.000 euro per l'anno 2010.
49. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui ai commi 47 e 48 sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.
50.
Per le finalità previste dal
comma 47
è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51.
Per le finalità previste dal
comma 48
è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
52.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire un finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per la regolazione economica e finanziaria delle minusvalenze determinatesi nella contabilità economico-patrimoniale dell'Agenzia medesima, quale diretta conseguenza del trasferimento alla Regione dei beni in proprietà dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) disposto, ai fini del rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile, dall'
articolo 14, comma 25, della legge regionale 17/2008
.
53.
Il finanziamento di cui al
comma 52
è commisurato al valore della componente negativa di reddito, conseguente alla dismissione dei beni acquisiti con risorse proprie di ARPA e iscritti nel registro cespiti ammortizzabili nonché alla cessione dei beni gestiti a magazzino dall'OSMER, risultante dal rendiconto trimestrale di valutazione dell'andamento economico, finanziario e gestionale di ARPA riferito al 30 settembre 2009.
54.
Il finanziamento di cui al
comma 52
, è concesso sulla base dei dati riportati, ai sensi del
comma 8
, nel rendiconto trimestrale approvato dal Direttore generale di ARPA ed è erogato sulla base delle minusvalenze registrate nel bilancio d'esercizio 2009 di ARPA approvato dalla Giunta regionale.
55.
Per le finalità previste dal
comma 52
, è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella L.
Note:
1Al comma 12 del presente articolo le parole <<della legge 2 febbraio 1968, n. 52 (Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato)>> devono correttamente intendersi come <<della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 20/1/2010, n. 3.
2Alla lettera c) del comma 37 del presente articolo le parole <<della legge regionale 7 febbraio 2001, n. 2>> devono correttamente intendersi come <<della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
3Integrata la disciplina del comma 13 da art. 10, comma 20, L. R. 12/2010
4Parole sostituite al comma 13 da art. 10, comma 21, L. R. 12/2010
5Comma 14 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
6Comma 15 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
7Comma 16 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
8Numero 3) della lettera b) del comma 16 sostituito da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 12/2010
9Numero 5 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 12/2010
10Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 15, lettera c), L. R. 12/2010
11Numero 1) della lettera a) del comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
12Parole aggiunte al numero 4) della lettera b) del comma 16 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
13Numero 7 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
14Comma 17 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
15Parole aggiunte al comma 19 da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
16Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 17/2010
17Comma 21 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 17/2010
18Parole aggiunte al comma 40 da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 17/2010
19Comma 56 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
20Comma 57 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
21Comma 22 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
22Comma 22 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
23Comma 19 bis aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
24Numero 01) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
25Numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
26Comma 16 bis aggiunto da art. 14, comma 43, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
27Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera d), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
28Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
29Parole soppresse al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
30Parole sostituite al comma 40 da art. 14, comma 43, lettera g), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
31Derogata la disciplina del comma 16 da art. 14, comma 45, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
32Parole sostituite al comma 13 da art. 14, comma 61, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
33Numero 7 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 3/2011
34Comma 16 .1 aggiunto da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 11/2011
35Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 11/2011
36Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
37Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
38Comma 12 bis aggiunto da art. 12, comma 27, lettera c), L. R. 11/2011
39Parole aggiunte al comma 17 da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 11/2011
40Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 12, comma 28, L. R. 11/2011
41Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 36, L. R. 11/2011
42Comma 14 bis aggiunto da art. 13, comma 51, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
43Numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 13, comma 51, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
44Integrata la disciplina del numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis da art. 13, comma 52, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
45Comma 14 sostituito da art. 15, comma 3, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
46Parole sostituite al comma 16 da art. 15, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
47Numero 4 bis) della lettera a) del comma 16 aggiunto da art. 15, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
48Parole sostituite al comma 16 .1 da art. 15, comma 3, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
49Parole sostituite al comma 17 da art. 15, comma 3, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
50Parole sostituite al comma 40 da art. 15, comma 3, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
51Integrata la disciplina del comma 18 da art. 15, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
52Derogata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
53Numero 4 ter) della lettera a) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 14/2012
54Derogata la disciplina del comma 16 da art. 13, comma 10, L. R. 14/2012
55Parole sostituite al comma 14 da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
56Parole sostituite al comma 16 da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
57Parole sostituite al comma 16 .1 da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
58Numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
59Numero 4 bis) della lettera b) del comma 16 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera e), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
60Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 6, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
61Parole soppresse al comma 17 da art. 12, comma 6, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
62Parole sostituite al comma 19 da art. 12, comma 6, lettera g), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
63Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 6, lettera h), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
64Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
65Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 16 da art. 7, comma 3, L. R. 5/2013
66Parole sostituite al comma 33 da art. 10, comma 7, L. R. 5/2013
67Numero 1 quater) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 11, comma 18, L. R. 5/2013
68Comma 18 interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 6/2013
69Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione art. 3, L.R. 54/1973.
70Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione art. 3, L.R. 54/1973.
71Comma 16 ter aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 21/2013
72Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 8, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
73Numero 3 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 10, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
74Vedi la disciplina transitoria del numero 3 ter) della lettera b) del comma 16, stabilita da art. 12, comma 11, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
75Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 12, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
76Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
77Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
78Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
79Parole aggiunte al numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 da art. 15, comma 1, L. R. 6/2014
80Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, L.R. 5/2013, con il quale si disponeva l'aggiunta di parole alla lettera b), numero 1) del presente comma.
81Vedi la disciplina transitoria del comma 16 bis, stabilita da art. 4, comma 4, L. R. 12/2014
82Comma 14 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
83Comma 14 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
84Comma 15 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
85Comma 16 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
86Comma 16 .1 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
87Comma 16 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
88Comma 16 ter abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
89Comma 17 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
90Comma 17 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
91Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
92Comma 19 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
93Comma 19 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
94Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 24, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
95Comma 28 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
96Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
97Comma 30 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
98Comma 31 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
99Comma 32 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
100Comma 33 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
101Comma 34 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
102Comma 35 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
103Comma 43 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
104Comma 44 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
105Comma 45 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
106Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2018 . La disposizione, così modificata, trova applicazione fino al 31/12/2019, come disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2018.
Art. 14
(Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.
Le dichiarazioni relative ad aiuti di importanza minore <<de minimis>> previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all'
articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2.
La disposizione di cui al
comma 1
si applica con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei seguenti periodi d'imposta:
a) 2009, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
b) 2009/2010, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
3.
La disposizione di cui al
comma 1
si applica, altresì, con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei periodi d'imposta successivi a quelli di cui al
comma 2.
4. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.
6.
All'
articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al
comma 1
, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;>>;
b)
dopo il
comma 7
è inserito il seguente:
<<7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).>>.
7.
Il termine per l'emanazione del nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui all'
articolo 71, comma 2, della legge regionale 21/2007
è differito al 31 dicembre 2010. Il regolamento prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.
8.
All'allegato A della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), relativamente alla classificazione delle spese la funzione <<
FORMAZIONE CONTINUA
>> è sostituita con la funzione <<
FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA
>>.
9. Per favorire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'espletamento di un'unica procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di Tesoreria dell'Amministrazione medesima, degli enti del Servizio sanitario regionale, dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche Amministrazioni (ARERAN), degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e di Trieste (ERDISU di Udine e di Trieste), del Consiglio regionale nonché delle gestioni fuori bilancio costituite con legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
10.
Per le finalità di cui al
comma 9
gli enti e gli organismi ivi individuati sono autorizzati a delegare le funzioni e le attività di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.
12.
L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui all'
articolo 15, comma 15, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), a Università o loro strutture organizzative interne, a enti, istituti, fondazioni ovvero associazioni e a società, è preceduto da procedura comparativa, resa pubblica secondo le modalità stabilite nel regolamento emanato ai sensi del
comma 18 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009
, eseguita fra i medesimi soggetti. Nell'atto di affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, è individuato il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione.
15.
La somma complessiva di 589.414,26 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2008 e trasferite all'anno 2009 ai sensi dell'
articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007
, con la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 29 gennaio 2009 n. 187 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:
3.9.2.1072 | 9562/1 | 356.351,28 |
3.9.2.1072 | 9562/2 | 219.154,65 |
3.9.2.1072 | 9515/4 | 13.908,33 |
non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo
articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007
e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al
comma 17
.
16.
La somma complessiva di 488.341,43 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:
3.9.2.1072 | 9401 | 200.000,00 |
3.9.2.1072 | 9562/1 | 116.581,40 |
3.9.2.1072 | 9562/2 | 171.760,03 |
non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo
articolo 66, comma 1 della legge regionale 21/2007
e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al
comma 17
.
17.
Le quote di avanzo rinvenienti dall'applicazione dei commi 15 e 16, per complessivi 1.077.755,69 euro sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il
comma 35 dell'articolo 4
- tabella D:
a) unità di bilancio 3.9.1.1072 - capitolo 9400, 200.000 euro per l'anno 2010;
b) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9621, 589.414,26 euro per l'anno 2010;
c) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9500, 288.341,43 euro per l'anno 2010.
19.
All'
articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.>>.
21.
All'
articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 le parole <<
organismi no profit quali
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
associazioni prive di finalità di lucro,
>>;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1Lettera e) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 16 e 17, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2Lettera f) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 16 e 17, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 22 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
4Comma 23 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
5Comma 24 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
6Comma 25 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
7Comma 5 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
8Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 11, 13 e 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
9Lettera c) del comma 21 abrogata da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 11, 13 e 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
10Lettera d) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
11Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall'1/1/2015, come stabilito all'art. 36, c. 2, della medesima L.R. 1/2015.
12Comma 20 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 61, L.R. 11/2009.