Art. 11
(Apprendimento della lingua tedesca)
1.
L'amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 4 della legge 482/1999
, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità degli interventi di cui al
comma 1
, d'intesa con le autorità scolastiche regionali.
3. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le università del Friuli Venezia Giulia, le università di altri Stati europei, le Regioni e gli enti locali dove sono presenti minoranze di lingua tedesca, da attuarsi anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua tedesca e nelle sue varietà locali dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e post-universitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di Stato che abilitino all'esercizio delle professioni.
4. La Regione promuove altresì iniziative di collaborazione tra i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e le associazioni, con sede nel territorio regionale, che abbiano come fine la divulgazione della lingua e della cultura tedesca.