Art. 1
(Finalità)
1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle convenzioni di diritto internazionale, della normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale.
2.
Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell'
articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla
legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4
(Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla
legge 482/1999
), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:
a) Sauris/Zahre;
b) frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;
c) Tarvisio/Tarvis;
d) Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;
e) Pontebba/Pontafel;
e bis) Sappada/Plodn.
3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca è prevista la promozione e la valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.
4. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch, nel territorio di cui al comma 2.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, dà attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversità linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 20/2018
2Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 20/2018
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Comma 3 sostituito da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5Comma 4 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019