Art. 12
(Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1.
In relazione all'
articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'
articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248
, e in considerazione del mutato scenario socio-politico internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, al fine di confermarne la natura prettamente pubblica, ridefinirne l'ambito di operatività, nonché ridurre il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.
2.
Con delibera della Giunta regionale è approvato il testo delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea dei soci del Centro di cui al
comma 1
.
5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria) della
legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. È costituito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un organismo collegiale ad acta composto dai componenti del collegio sindacale decaduto ai sensi del comma 2, con il compito di: a) certificare il bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale della sanità;
b) certificare i dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria di cui al comma 2;
c) curare gli adempimenti connessi con le funzioni di cui alle lettere a) e b).
6.
Per la finalità prevista dell'
articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 12/2009
, come inserito dal
comma 5
, è autorizzata la spesa di 25.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
7.
Al fine di consentire la migliore fruizione dei servizi offerti all'utenza nel territorio di Tolmezzo, nonché di procedere alla razionalizzazione degli uffici, ai sensi dell' articolo 7, commi 35, 36, 37 e 38 della
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a individuare in Tolmezzo un immobile da acquisire in proprietà, al valore di mercato determinato da perizia tecnica elaborato dall'Agenzia del Territorio - Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, nel quale concentrare le strutture regionali presenti sul territorio.
8.
Gli oneri di cui al
comma 7
fanno carico all'unità di bilancio 10.3.2.1168 e ai capitoli 1494, 1496 e 1497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, e del bilancio per l'anno 2010.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella K.