LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Funzionamento della Regione)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati), e a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta 20 maggio 1997, n. 0172/Pres. (Regolamento relativo alle operazioni di rilascio delle quietanze d'incasso dei diritti tavolari da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari e alle modalità di stesura dei conti giudiziali), le somme indebitamente introitate da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari per operazioni di pagamento a carico dell'unità di bilancio 3.2.91 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, vengono restituite agli aventi diritto.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 resta in capo al Servizio n. 190 - Libro Fondiario e può essere effettuato anche tramite le modalità del funzionario delegato.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono previsti in 5.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.
4. All'onere di 5.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 del medesimo stato di previsione.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative al pagamento di eventuali penali interbancarie a favore della banca del beneficiario per bonifici con coordinate IBAN errate, previste a seguito dell'introduzione del codice IBAN, in conformità al Piano Nazionale di Migrazione nell'ambito del progetto SEPA Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro).
6. Gli oneri derivanti dal comma 5 sono previsti in 5.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7.
Il comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è sostituito dal seguente:
<<93. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, per la redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le spese connesse alla partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, per sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, nonché per spese minute di rappresentanza.>>.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9.
Il comma 96 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, è sostituito dal seguente:
<<96. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare libri, materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, nonché mezzi, attrezzature, materiali e strumentazione tecnico-scientifica.>>.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 96, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. Al comma 98 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, le parole <<Le spese che possono essere effettuate per le finalità di cui al comma 96 comprendono le provviste di materiali, mezzi e attrezzature, l'acquisizione di servizi e gli oneri relativi alla dotazione di mezzi e attrezzature.>> sono abrogate.
12. All'articolo 7 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 51 le parole <<, attingendo alle graduatorie concorsuali,>> sono soppresse; la parola <<sette>> è sostituita dalla seguente: <<quattro>>; le parole <<a tempo determinato>> sono sostituite dalla seguente: <<somministrato>>;
b) al comma 52 le parole <<, attingendo dalle graduatorie concorsuali,>> sono soppresse; la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<due>>; le parole <<a tempo determinato>> sono sostituite dalla seguente: <<somministrato>>;
c) al comma 54 le parole <<, attingendo dalle graduatorie concorsuali,>> sono soppresse; le parole <<a tempo determinato>> sono sostituite dalla seguente: <<somministrato>>.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 51 e 52 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificati dal comma 12, rispettivamente lettere a) e b), sono previsti in 300.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
14. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2008 derivante dal comma 13, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) per 15.704 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1184;
b) per 244.296 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1185;
c) per 40.000 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 10.2.2.1166.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 54 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 12, lettera c), sono previsti in 200.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
16. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2008 derivante dal comma 15, si provvede mediante storno per 12.080 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1184 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 e per 187.920 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
17. Al fine del contenimento delle spese connesse all'effettuazione di procedure concorsuali pubbliche, la validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria B, profilo professionale collaboratore per i servizi di rimessa, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2005, n. 2904;
b) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario - forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2622;
c) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2623;
d) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2005, n. 2805;
e) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo turistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 3392.
18. Per le medesime finalità di cui al comma 17, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, possono prorogare, alle relative scadenze e per un periodo massimo di un anno, la validità di graduatorie di concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state oggetto di precedente proroga.
19. La Regione può continuare ad avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga al termine di scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito dell'ordinaria programmazione triennale dei fabbisogni e, comunque, nei limiti dei posti vacanti in organico da coprire mediante pubblico concorso.
20. Il disposto di cui al comma 19 trova applicazione anche con riferimento agli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 17 e 19, fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) UB 11.3.1.1185;
b) UB 11.3.1.1184.
22. In via di interpretazione autentica e al fine di dare applicazione al disposto di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), tenuto conto del sistema di classificazione del personale regionale introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), nonché della correlata nuova disciplina dell'accesso alle categorie, ivi compresa quella dirigenziale, qualora i candidati risultati vincitori di pubblici concorsi per l'accesso all'impiego regionale siano dipendenti del ruolo unico regionale, il rapporto di lavoro nella nuova categoria si instaura alla data indicata nel contratto individuale; ai medesimi compete altresì, in aggiunta al trattamento economico iniziale della nuova categoria, il maturato economico già in godimento nella categoria di provenienza. Qualora il trattamento economico in godimento nella categoria di provenienza, ad esclusione di quello legato allo svolgimento di particolari funzioni o incarichi, risulti complessivamente superiore a quello attribuito nella nuova categoria, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondere anche sull'istituto di cui all'articolo 69 (Salario aggiuntivo per il personale regionale) del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005.
23. Il disposto di cui al comma 22 trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2002.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 22 e 23, fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) UB 11.3.1.1185;
b) UB 11.3.1.1184.
25. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali), degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), dell'articolo 38 (Uffici di segreteria) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277/Pres. e degli articoli 14 (Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale), 15 (Uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale) e 16 (Uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari) del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 giugno 2005 n. 142, già in servizio ai sensi delle citate norme nel corso dell'ottava legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.
26. Il nuovo trattamento economico di cui al comma 25 opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della decima legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall'articolo 4 della legge regionale 52/1980.
27. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 25 fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) UB 11.3.1.1185;
b) UB 11.3.1.1184.
28. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione della Fondazione, con oneri a carico della Regione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di tre unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.
29. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 28 fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) UB 11.3.1.1185;
b) UB 11.3.1.1184.
30. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.>>;

b)
dopo il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 13/1998, sono aggiunti i seguenti:
<<2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.
2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.
2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.
2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).>>.

31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.
32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater e 2 sexies dell'articolo 151, della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
34. La Regione provvede al riordino delle azioni e degli interventi regionali in materia di famiglia e minori entro il 31 dicembre 2009, in coerenza con le linee di riforma della materia adottate a livello nazionale.
35. 
( ABROGATO )
(3)
36. I minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 35 fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
37. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo) le parole <<31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2011>>.
38. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare un processo di riassetto organizzativo e legislativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).
39. Ai fini di cui al comma 38, la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario con incarico della durata di un anno, cui competono le funzioni del Direttore generale previste all'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente - ARPA) e fissa l'indennità relativa a carico del bilancio dell'Agenzia. Il commissario nomina il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo, di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale 6/1998.
40. L'indennità di cui al comma 39 è commisurata al trattamento economico spettante al Direttore generale dell'ARPA, ridotta del 10 per cento e con esclusione delle indennità variabili.
41. Per le finalità di cui al comma 40 è prevista la spesa di 70.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
42. All'onere derivante dal comma 41 si provvede con la riduzione di pari importo per l'anno 2008, disposta con la tabella A4 di cui all'articolo 1, comma 5, a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Parole sostituite al comma 34 da art. 14, comma 1, L. R. 12/2009
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 24/2009
3Comma 35 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
4Integrata la disciplina del comma 19 da art. 15, comma 4, L. R. 18/2011
5La disciplina integrativa del comma 19 di cui all'art. 15, comma 4, L.R. 18/2011 risulta inefficace per effetto dell'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 4, L.R. 18/2011, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013).
6Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 5, L. R. 18/2011