LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Sussidiarietà e devoluzione)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2007 è accertato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in complessivi 493.946.543,68 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/2007, e al recupero della somma di 15 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), il conguaglio positivo è determinato in 51.794.601,68 euro, cui si sommano 5.785.827,14 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 1/2007 e con legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e non utilizzate al 31 dicembre 2007, per complessivi 57.580.428,82 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 23, 25, per la quota di 500.000 euro, e 37.
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 31.670.428,82 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 30/2007 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 30/2007.
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge regionale 30/2007, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, è incrementato di una quota straordinaria di 500.000 euro.
6. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 30/2007 per il finanziamento delle spese gestionali connesse alle funzioni trasferite è incrementato di una quota straordinaria di 2 milioni di euro.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni un fondo di 1 milione di euro per la compensazione di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione, salvo che la deliberazione della Giunta regionale preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
8. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è destinata la spesa di 39.930.428,82 euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Al fine di favorire la migliore gestione dei bilanci dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a un soggetto imparziale e indipendente rispetto a istituti di credito e società finanziarie e a loro collegate, partecipate e controllate, un incarico di assistenza finanziaria, per la fornitura di un supporto ai processi decisionali degli enti locali nella valutazione e nella gestione dei portafogli finanziari, al fine di ottimizzare la posizione di indebitamento, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati.
10. Accedono al servizio di assistenza finanziaria di cui al comma 9 i Comuni che presentano richiesta alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dichiarando di non avvalersi già di specifica assistenza finanziaria in materia. È data priorità alle richieste provenienti da enti locali che segnalano di avere già in essere dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari derivati; l'assistenza è assicurata, nel rispetto di tale priorità, tenendo conto in ordine crescente della popolazione residente del Comune fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
11. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 9, previsto in 240.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.5.1.2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.5035 del medesimo stato di previsione.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni le risorse di un fondo di 12 milioni di euro, destinate a garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio, mediante interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado, da utilizzare prioritariamente per:
a) acquistare e installare, negli spazi pubblici a rischio, sistemi di videosorveglianza, collegati con le sale operative delle polizie municipali e tecnologicamente compatibili e idonei al collegamento digitale a banda larga attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova, per la trasmissione, mediante l'interconnessione di cui al comma 21, delle immagini acquisite;
b) potenziare l'illuminazione pubblica nelle zone a rischio;
c) erogare contributi a cittadini e imprese per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case e negozi;
d) formare, attrezzare e utilizzare personale volontario, dotato di idonea copertura assicurativa, che non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), per l'esclusione dal servizio civile, in collaborazione con la polizia municipale, da essa organizzato ovvero appartenente ad associazioni convenzionate, per l'attuazione di progetti comunali di rassicurazione civica;
e) acquistare strumenti, ad uso della polizia municipale, funzionali alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma;
f) altre necessità in materia di sicurezza individuate dal Comune richiedente.
14. Per accedere al contributo di cui al comma 13 i Comuni interessati presentano, entro il 30 settembre 2008, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, apposita domanda contenente il progetto che indica una descrizione delle situazioni di criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato, le modalità e la tempistica di realizzazione, il costo presunto, il numero e l'indicazione dei Comuni interessati dal progetto, se ne è prevista l'attuazione in forma associata; le spese preventivate nella domanda non possono superare, a pena di inammissibilità della domanda stessa, l'importo di 800.000 euro.
15. Il fondo di cui al comma 13 è ripartito in misura proporzionale a quanto assegnato ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 30/2007; il contributo spettante non può comunque superare l'ammontare richiesto da ciascun Comune e, in tale caso, il contributo è rideterminato nella misura richiesta dall'ente stesso.
16. La quota del fondo residuata dopo la rideterminazione di cui al comma 15 è ripartita in misura proporzionale tra i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sulla base del criterio di cui al comma 15.
17. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva, e dispongono la restituzione della quota di contributo eventualmente risultata eccedente.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 2 milioni di euro per la realizzazione di misure di prevenzione in materia di sicurezza stradale, che assicurino elevata qualità formativa, rivolte alla popolazione giovanile, con particolare riferimento a esercitazioni pratiche per i giovani conducenti che conseguono il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e ai neopatentati.
19. Per accedere al contributo di cui al comma 18 le Province interessate presentano, entro il 30 settembre 2008, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, apposita domanda contenente un progetto che indica le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.
20. Il fondo di cui al comma 18 è ripartito in misura proporzionale alla popolazione di ciascuna Provincia al 31 dicembre 2006, riferita alla fascia di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
21. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali realizza l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, tramite il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova, avvalendosi di un fondo di 2 milioni di euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
22. Per le finalità di cui ai commi 13, 18 e 21 è destinata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico delle unità di bilancio 9.1.2.1156 e 9.1.1.1156 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 1 milione di euro per la compensazione di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 2 milioni di euro per l'acquisto e l'installazione di apparecchi di videosorveglianza negli edifici e spazi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di competenza delle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
26. Per accedere al contributo di cui al comma 25 le Province presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda contenente una breve descrizione del fabbisogno, dell'intervento da realizzare e i costi preventivati per la sua realizzazione.
27. Il riparto del fondo di cui al comma 25 è disposto in misura proporzionale alla popolazione scolastica dichiarata da ciascuna Provincia al 31 dicembre 2007 e non può eccedere gli oneri dichiarati; in tale caso l'assegnazione è rideterminata nella misura richiesta dall'ente stesso; la quota del fondo residuata dopo la rideterminazione è ripartita in misura proporzionale alla popolazione scolastica tra gli enti per i quali i costi preventivati sono superiori a quanto risultante dal riparto sulla base della popolazione.
28. Le Province rendicontano l'assegnazione di cui al comma 25 presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato, e dispongono la restituzione della quota di contributo eventualmente risultata eccedente.
29. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 25, previsto in 2 milioni di euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. A tale onere si fa fronte per 1.500.000 euro con l'incremento di pari importo dello stanziamento della medesima unità di bilancio 9.1.2.1156 e per 500.000 euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta sulla medesima unità di bilancio 9.1.2.1156 con l'articolo 1 - tabella A1.
30. All'incremento derivante dal disposto di cui al comma 29 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per la quota di 1.200.000 euro per l'anno 2008, con lo storno a carico dell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008;
b) per la quota di 300.000 euro per l'anno 2008, con lo storno a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 860.000 euro per l'acquisto, l'installazione e l'operatività di sistemi di videosorveglianza destinati alla vigilanza, controllo e prevenzione.
32. Per accedere al contributo di cui al comma 31 le Province presentano, entro il 30 settembre 2008, al Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, apposita domanda contenente il progetto che descrive le situazioni a rischio su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato, le modalità e la tempistica di realizzazione, il costo presunto.
33. La Giunta regionale individua gli interventi finanziabili, il relativo ammontare, tenuto conto dell'interesse strategico dei progetti nell'ambito regionale e dell'efficacia degli interventi sulle situazioni a rischio.
34. Le Province beneficiarie del contributo di cui al comma 31 rendicontano l'assegnazione presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva, e dispongono la restituzione della quota di contributo eventualmente risultata eccedente.
35. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 31 previsto in 860.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
36. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 35 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.5035 del medesimo stato di previsione.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un fondo straordinario di 150.000 euro per concorrere alle spese connesse all'organizzazione in regione, nell'anno 2008, dell'Assemblea nazionale ANCI.
38. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 37, l'ANCI presenta domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi all'organizzazione della manifestazione, non già finanziati con altri contributi regionali assegnati per tale finalità.
39. L'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 37 è disposta in via anticipata per il 50 per cento sulla base degli oneri preventivati, e comunque in misura non superiore a 75.000 euro; il restante 50 per cento è liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del rendiconto degli oneri sostenuti, da trasmettere alla Regione entro il 30 aprile 2009 ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per i dividendi erogati a comuni da società di gestione di servizi pubblici per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
42. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 41, fa carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
43. Il termine per la presentazione della domanda per accedere al contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 30/2007, è fissato al 31 ottobre 2008 per i Comuni che non vi hanno già provveduto entro il termine previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 076/Pres. (Definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario, connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF).
44. Al comma 9 dell'articolo 1, della legge regionale 30/2007, dopo le parole <<alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b),>> sono aggiunte le seguenti: <<e di quella residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 14,>>.
45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 58, della legge regionale 30/2007, va intesa nel senso che il sistema di finanziamento delle Associazioni di Enti locali di cui alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), è definito con deliberazione della Giunta regionale e pertanto devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la nuova disciplina le disposizioni di cui agli articoli 1 bis, 2 e 3 della legge regionale 22/1976.
46. Gli enti locali sono autorizzati a sostituire o modificare uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2008, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire o le modificazioni da apportare al programma, corredate del progetto preliminare dell'opera pubblica. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche approvato ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001.
47. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole <<secondo i dati dell'ISTAT>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,>>.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni le assegnazioni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati, entro trenta giorni dalla data del trasferimento e della comunicazione dei dati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli e delle procedure di gestione del bilancio regionale previsti dalla normativa vigente.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni e alle Province le assegnazioni connesse al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili e agli oneri contrattuali dei segretari comunali e provinciali per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
51. Gli oneri derivanti dai commi 49 e 50 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
52. I Comuni capofila di associazione intercomunale beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 e all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 22/2007, che non hanno rendicontato entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007, possono conservare le risorse ricevute per realizzare lo studio di fattibilità programmato, purché dichiarino alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la volontà di concludere lo studio entro il 31 marzo 2010.
53. I Comuni che non presentano la dichiarazione di cui al comma 52 restituiscono l'assegnazione non utilizzata; quelli che presentano la dichiarazione di cui al comma 52 rendicontano alla Regione, entro il 30 aprile 2010, l'utilizzo dell'assegnazione per la realizzazione dello studio, indicando gli oneri complessivamente liquidati fino alla data del 31 marzo 2010 e trasmettono copia dello studio di fattibilità.
54. Al comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2007 le parole <<30 giugno 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2009>>.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a decorrere dall'anno 2009, le opere di cui all'articolo 1, commi da 85 a 88, della legge regionale 30/2007, inserite nei programmi straordinari di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 4/2008.
56. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55 sono previsti in complessivi 43 milioni di euro suddivisi in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028. Tale onere fa carico, per complessivi 4.300.000 euro, suddivisi in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.
57. All'articolo 11 della legge regionale 4/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, la parola <<luglio>> è sostituita dalla seguente: <<ottobre>>;
b)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.>>.

Note:
1Comma 53 interpretato da art. 11, comma 57, L. R. 17/2008
2Integrata la disciplina del comma 23 da art. 12, comma 24, L. R. 12/2009
3Comma 17 interpretato da art. 10, comma 42, L. R. 24/2009
4Comma 28 interpretato da art. 10, comma 42, L. R. 24/2009
5Comma 34 interpretato da art. 10, comma 42, L. R. 24/2009
6Vedi la disciplina transitoria del comma 17, stabilita da art. 10, comma 19, L. R. 12/2010
7Vedi la disciplina transitoria del comma 28, stabilita da art. 10, comma 19, L. R. 12/2010
8Vedi la disciplina transitoria del comma 34, stabilita da art. 10, comma 19, L. R. 12/2010
9Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 10, comma 50, L. R. 22/2010
10Vedi la disciplina transitoria del comma 17, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 18/2011
11Vedi la disciplina transitoria del comma 28, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 18/2011
12Vedi la disciplina transitoria del comma 34, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 18/2011
13Vedi la disciplina transitoria del comma 49, stabilita da art. 2, comma 8, L. R. 3/2012
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 14/2012
15Integrata la disciplina del comma 13 da art. 40, comma 1, L. R. 26/2012
16Vedi la disciplina transitoria del comma 49, stabilita da art. 10, comma 33, L. R. 27/2012