LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Sanità pubblica)
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996>> sono aggiunte le seguenti: <<e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini, secondo la tempistica stabilita dalle modalità di cui alla deliberazione prevista al comma 10, siano venuti a scadenza nell'anno precedente>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 37 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), il compenso per l'attività di componente dell'organo di indirizzo viene erogato anche per l'attività svolta nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.
4. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a trasferire la proprietà del padiglione centrale dell'Ospedale di Cividale con relativi accessori e pertinenze, identificato catastalmente al foglio 22 mappale 50 del comune di Cividale del Friuli e ubicato in piazzale dell'Ospedale n. 2, all'Azienda ospedaliero universitaria <<S. Maria della Misericordia>> di Udine.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di cui al comma 4 provvedono agli atti di rispettiva competenza ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile e della regolazione dei reciproci rapporti conseguenti. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, l'immobile di cui al comma 4 è collocato nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria <<S. Maria della Misericordia>> di Udine.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti del Servizio sanitario regionale comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate dalla programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2006 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, per le quali non siano state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, e che sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato; contestualmente sono comunicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti.
7. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dagli enti del Servizio sanitario regionale, corredati delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.
9. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 8, gli enti del Servizio sanitario regionale inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale:
a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 6;
b) i progetti definitivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.
10. I termini indicati nei commi 6 e 9 sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 6.
11. In relazione a quanto disposto dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 6, sono revocati. I nuovi termini di inizio, ultimazione e rendicontazione per i finanziamenti riprogrammati sono definiti contestualmente alla conferma dei finanziamenti di cui al comma 9, lettera b).
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. Le strutture sanitarie private rientranti nelle fattispecie di cui al comma 12, qualora già titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale a seguito del conseguimento dell'accreditamento con riserva o a pieno titolo, sono da considerarsi provvisoriamente accreditate ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e in attesa dell'adozione dei provvedimenti ivi previsti rimangono titolari dei rapporti contrattuali in essere con le aziende sanitarie regionali.
14. Il permanere dei rapporti contrattuali di cui al comma 13 è subordinato alla conformità della struttura ai requisiti indicati nelle voci <<Organizzazione Generale (OG)>> e <<Requisiti generali per gli Ambulatori Specialistici (AS)>> di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852 (Accreditamento delle strutture pubbliche e private).
15. La conformità delle strutture sanitarie ai requisiti di cui al comma 14 è verificata con un'attività di vigilanza a carattere straordinario, da attivarsi secondo le modalità previste dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 1852/1997 e da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. La verifica di cui al comma 15 viene effettuata anche nei confronti delle strutture rientranti nelle fattispecie di cui al comma 12, che ottengano, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, una modifica dell'atto autorizzativo per le fattispecie dell'ampliamento o del trasferimento della struttura, prima dell'adozione dei provvedimenti per l'accreditamento definitivo.
17. Sono escluse dalla vigilanza a carattere straordinario le strutture eroganti le prestazioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 15 luglio 2005, n. 1705 (Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini), 29 marzo 2007, n. 705 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita), 8 febbraio 2008, n. 297 (Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi), e 8 febbraio 2008, n. 298 (Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni).
18. Gli accordi contrattuali di cui ai commi 13 e 14, successivamente all'eventuale concessione dell'accreditamento definitivo di cui all'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vengono sostituiti, sussistendone i presupposti, da nuovi accordi contrattuali, stipulati ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo medesimo.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 8/2001.