LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)
1. Al quinto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale), dopo le parole <<che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali>> sono inserite le seguenti: <<sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 41/1986, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3.
Dopo il comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<30 bis. I finanziamenti di cui al comma 30 possono essere utilizzati anche per la copertura degli oneri finanziari connessi alla stipula di mutui da parte della Società realizzatrice.>>.

4. L'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 30 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 3, fa carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, individua, tra le società a totale partecipazione regionale, i soggetti deputati a realizzare e a gestire le infrastrutture informatiche regionali, attività attualmente svolte da Mercurio SpA.
6. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e ad attuare, rispetto alle attività e alle società coinvolte, ogni operazione di cessione, fusione, scissione o liquidazione.
7. A seguito del perfezionamento di quanto previsto al comma 6, i contributi e i finanziamenti assegnati, nonché le delegazioni amministrative relative alla realizzazione di opere infrastrutturali già affidate alla società Mercurio SpA, sono confermati in capo al nuovo soggetto realizzatore o gestore.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Nell'ambito del piano complessivo di adeguamento e completamento del sistema di interscambio modale merci e passeggeri nel Comune di Pordenone, l'Amministrazione regionale individua nella Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA, società a totale capitale pubblico, il soggetto attuatore degli interventi di completamento dello scalo merci ferroviario e intermodale, finanziati con le risorse di cui alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche, con possibilità di alienazione a titolo non oneroso dei beni di proprietà ad altro soggetto pubblico o a totale capitale pubblico, subordinatamente all'obbligo di quest'ultimo di mantenere il vincolo di destinazione d'uso delle opere realizzate con il concorso finanziario regionale per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal trasferimento della proprietà.
10. Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia Slovenia, la Giunta regionale è autorizzata a destinare finanziamenti già oggetto di formale provvedimento di impegno a seguito di rinuncia del beneficiario, a favore di altri interventi rientranti nelle finalità del medesimo programma.
11. Il competente dirigente provvede alla conferma dell'impegno di spesa, dando atto nel provvedimento dell'intervenuta rinuncia del beneficiario originario.
12. Il provvedimento di cui al comma 11 è notificato all'originario beneficiario.