LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Gestione del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi in conto capitale richiesti dai soggetti che hanno presentato la relativa domanda per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali agli Ispettorati ripartimentali foreste competenti per territorio, entro il 29 dicembre 2006, in osservanza del bando-regolamento adottato in attuazione della sottomisura i5 - Azione 3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2000 - 2006.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, che deve pervenire agli uffici di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa di 35.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria da destinare al sollievo delle spese sostenute, anche per interessi passivi, per i lavori già eseguiti per la realizzazione dell'intervento.
5. La domanda per la sovvenzione di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace corredata di una relazione illustrativa della destinazione della sovvenzione. Con il decreto di concessione è disposta l'assegnazione della sovvenzione e sono fissate le modalità di rendiconto.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è prevista la spesa di 180.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/1983, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Il Comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo straordinario concesso sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per la ristrutturazione statica e funzionale, nonché l'eventuale acquisizione, di immobile diverso da quello indicato e comunque da destinare a finalità pubbliche. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.
10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 9 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11.
Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, nonché ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, ricerca, indirizzo, studio e a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione.>>.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 11, fanno carico alle unità di bilancio 3.10.1.2005 e 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), è aggiunta la seguente:
<<e bis) contributi una tantum dell'importo massimo di 10.000 euro a favore di soggetti privati per interventi di recupero di immobili.>>.

14. In via di interpretazione autentica dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), comma 69, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, l'efficacia del vincolo ivi previsto deve intendersi limitata alla prima assegnazione dell'immobile e la condizione di vincolo deve intendersi compiutamente soddisfatta con la sottoscrizione dell'atto con il quale l'Amministrazione proprietaria ha provveduto all'assegnazione dello stesso.
Note:
1Parole aggiunte al comma 9 da art. 41, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010