LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Disposizioni in materia di contributi)
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite le Amministrazioni provinciali, un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali, per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o frazione di esso e non è cumulabile con altre sovvenzioni.
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alle Amministrazioni provinciali; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.
6. Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avvenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5.
7. Entro sessanta giorni dal termine di ricevimento delle domande di contributo, le Amministrazioni provinciali presentano al Servizio della competente Direzione centrale richiesta di assegnazione dei fondi in base alle domande ammesse.>>.

2. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005, come sostituito dal comma 1, previsto in complessivi 100.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 del medesimo stato di previsione.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 9/2005, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal conferimento di prestazioni specialistiche e dalla corresponsione del premio di incentivazione di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connessi alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6. Per le finalità di cui al comma 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. Il Comune di Pordenone è autorizzato a utilizzare integralmente i finanziamenti impegnati nell'esercizio finanziario 2003 e assegnati in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva a seguito degli eventi alluvionali del 2002, al fine di realizzare ulteriori interventi di messa in sicurezza di infrastrutture viarie comunali a rischio di inondazione.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.2.1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9.
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le persone fisiche di cui al comma 2, lettera a), devono possedere, quali requisiti indispensabili, la residenza nel comune ove è previsto il rilevamento e la capacità tecnica indispensabile per la raccolta di dati nivo-meteorologici acquisita con precedenti analoghe esperienze o dimostrata dal conseguimento della qualifica di Osservatore nivologico o assimilabile.>>.

10. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 34/1988, come aggiunto dal comma 9, è prevista la spesa di 20.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 2.4.1.2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), dopo le parole <<tali eventualità>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché a eseguire studi e ricerche nel settore della geologia con riferimento a tali situazioni>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), i contributi pluriennali, per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario per la Laguna di Marano e Grado, si intendono riferiti anche a sollievo o a riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 13 fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. Ai fini dell'attuazione e della programmazione degli interventi previsti dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del fiume Livenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con l'importo di 15.000 euro per l'iniziativa denominata Laboratorio Livenza 2007.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è prevista la spesa di 15.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 2.5.1.1055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
17. Alla concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 15 si provvede con decreto del direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
18. Le entrate previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate al <<Fondo per l'ambiente>> di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale 5/1997 e sono iscritte all'unità di bilancio 2.5.1.2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. La Giunta regionale, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, provvede, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare e iscrivere le risorse di cui al comma 18, nelle appropriate unità di bilancio per le finalità del Fondo medesimo previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione alle previsioni dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia).
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
21. La concessione dei finanziamenti disposti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dall'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si intende effettuata per l'intervento e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del medesimo intervento.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 160/Pres. (Criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001), e all'articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2004, n. 266/Pres. (Criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni), a eccezione del caso in cui venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, non si applicano ai soggetti concessionari dei finanziamenti di cui al comma 21 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato, oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 160/2002 e ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 266/2004, la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute.
23. I soggetti concessionari dei finanziamenti di cui al comma 21, che non presentano la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, entro i termini fissati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 160/2002 e ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 266/2004, sono tenuti a produrre la citata documentazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2012, a pena di revoca del finanziamento concesso.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.1055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
25.
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15/2004, è inserito il seguente:
<<1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto.>>.

26. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 15/2004, come inserito dal comma 25, si applicano ai procedimenti contributivi instaurati con l'atto di prenotazione delle risorse facenti carico al capitolo 2259 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.
27. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 15/2004, come inserito dal comma 25, e di cui al comma 26 del presente articolo, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire a titolo gratuito al demanio regionale il canale di scarico della dismessa centrale idroelettrica di Malnisio, in Comune di Montereale Valcellina, in relazione alla necessità di garantire il deflusso idrico dal reticolo idrografico afferente.
29. Ai fini del risparmio energetico e del contenimento della spesa per la climatizzazione nei propri uffici, la Regione e gli Enti locali adottano iniziative per definire le temperature minime consentite per il periodo estivo negli ambienti di lavoro dotati di impianti di climatizzazione.
30. Al comma 45 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2008>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 23 da art. 4, comma 21, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 23 da art. 3, comma 18, L. R. 12/2010
3Parole sostituite al comma 23 da art. 3, comma 47, L. R. 11/2011