LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Attività economiche)
1. L'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), come modificato dall'articolo 101 della legge regionale 13/1998, è abrogato.
2. In conformità a quanto previsto al punto VIII.E. (Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di adesione del 2003) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 319/01 del 27 dicembre 2006, le disposizioni di cui all' articolo 34 della legge regionale 20/1992 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di aiuto in conto capitale presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2007.
3. 
( ABROGATO )
(9)
4. L'articolo 20 (Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico) della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25, è abrogato.
5. Le imprese, che hanno richiesto i benefici ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25/2007, possono presentare un nuovo piano di ristrutturazione e richiedere il finanziamento in conto capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 68 bis, della legge regionale 15/2005, come inserito dal comma 3, mediante ripresentazione del piano di ristrutturazione o presentazione di uno nuovo da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7.
Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3.>>.

8. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 17/2006, come sostituito dal comma 7, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9.
I numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono sostituiti dai seguenti:
<<1) per il primo anno di vigenza del piano: erogazione del contributo, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 300.000 euro;
2) per gli anni successivi al primo: erogazione di contributi annuali, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 175.000 euro, previa rendicontazione dell'annualità precedente.>>.

10. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 5, comma 24, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 9, previsto in complessivi un milione di euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per l'anno 2008 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi all'associazione <<Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale>> con il decreto 15 luglio 2008, n. 2015/PROD/PROM (Concessione di un contributo a favore dell'associazione <<Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale>> - con sede a Udine - a sostegno della partecipazione ad iniziative fieristiche 2008. Erogazione in via anticipata del finanziamento), e con il decreto 28 luglio 2008, n. 2140/PROD/PROM (Finanziamento a favore dell'associazione Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale - per la realizzazione dell'iniziativa: agriturismo senza frontiere 2008. Impegno di spesa), anche per le finalità istituzionali dei soggetti beneficiari dei medesimi, ivi compreso il ripiano delle eventuali perdite.
12.
Il comma 93 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 è sostituito dal seguente:
<<93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i rientri derivanti al bilancio regionale tramite Friulia SpA dalla distribuzione di riserve della Friulia Lis SpA, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, per gli importi sotto elencati in relazione agli interventi a fianco dei medesimi indicati:
a) per 1.800.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, relativi agli incentivi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore artigiano;
b) per 2.200.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche, relativi agli incentivi per l'innovazione nel settore del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone;
c) per 6 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, relativi agli incentivi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore industriale;
d) per 5 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche, per i finanziamenti agevolati a medio e lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.>>.

13. I commi da 94 a 97 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 sono abrogati.
14. L'onere complessivo di 15 milioni di euro, derivante dal disposto di cui al comma 12, suddiviso come di seguito indicato, fa carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) per 1.800.000 euro di cui alla lettera a) all'unità di bilancio 1.6.2.1036;
b) per 2.200.000 euro di cui alla lettera b) all'unità di bilancio 1.6.1.1036;
c) per 6 milioni di euro di cui alla lettera c) all'unità di bilancio 1.6.2.1036;
d) per 5 milioni di euro di cui alla lettera d) all'unità di bilancio 1.3.2.1018.
15. All'onere complessivo, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte con le risorse di pari importo complessivo previste sull'unità di bilancio 4.1.152 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
(7)
19. Gli oneri relativi al Commissario straordinario e all'Ufficio Speciale di Progetto sono a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
20. 
( ABROGATO )
(8)
21.
Con riferimento all'unità di bilancio 1.4.1.1026, il comma 3 ter dell'articolo 32 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:
<<3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007 e dell'esercizio 2008 sino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del regolamento regionale.>>.

22. Al fine di mantenere nel tempo i risultati conseguiti nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino, con l'attuazione dei Progetti <<Via Alpina>> e <<Viadventure>>, nonché di promuovere e sostenere le potenzialità che tali progetti hanno evidenziato nell'ambito dello sviluppo turistico e culturale del territorio montano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al finanziamento pro quota dei programmi di interventi di manutenzione e sviluppo per il biennio 2008/2009 correlati al tracciato internazionale della Via Alpina, come individuati dal parternariato nazionale e internazionale della Via Alpina tramite le proprie strutture gestionali e operative, ovvero il Comitato internazionale di pilotaggio, il Segretariato internazionale di gestione, rappresentato dalla Grande Traversée des Alpes e il Comitato Nazionale Italiano.
23. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 22, previsto in complessivi 10.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
24. All'onere di 10.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 23 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 del medesimo stato di previsione.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 200.000 euro in favore dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia per la stipula di una convenzione tra la medesima Agenzia e i Consorzi garanzia fidi al fine dell'attivazione di finanziamenti da destinare a favore delle imprese artigiane e industriali che hanno sede nei comuni compresi nel distretto industriale della sedia istituito con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del <<distretto industriale della sedia>>), e che svolgono l'attività economica in tale deliberazione indicata. I finanziamenti devono essere finalizzati all'acquisto delle scorte necessarie al ciclo di produzione aziendale in modo da consentire alle imprese del distretto di dilazionare l'immediato esborso sostenuto per l'approntamento delle materie prime.
26. I Consorzi garanzia fidi concedono le garanzie alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>).
27. Per le finalità di cui al comma 25, è prevista la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2008.
28. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno come di seguito indicato:
a) per la quota di 140.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008;
b) per la quota di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 del medesimo stato di previsione.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia il contributo assegnato con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2007, n. 793 (Contributi a favore dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Riparto 2007), per la realizzazione di una strada di servizio alla zona <<D>> del Piano territoriale infraregionale della zona industriale di Gorizia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), a valere sulle risorse appositamente riallocate a decorrere dal 2009 sull'unità di bilancio 1.5.2.1030, pari a 150.858 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023, con le variazioni previste nella tabella A4 di cui all'articolo 1, comma 5.
30.
Il comma 54 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:
<<54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università degli studi di Udine per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio a laureati che effettuano, presso i Dipartimenti delle Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agro-alimentare e veterinario; a tal fine l'Università emana bandi annuali di concorso pubblico nei quali sono definiti, tra l'altro, i requisiti di accesso e gli importi delle borse di studio.>>.

31. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 30, fa carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 65, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 17 da art. 3, comma 32, L. R. 12/2009
3Parole aggiunte al comma 17 da art. 2, comma 89, L. R. 24/2009
4Integrata la disciplina del comma 16 da art. 10, comma 60, L. R. 22/2010
5Comma 16 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
6Comma 17 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
7Comma 18 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
8Comma 20 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014
9Comma 3 abrogato da art. 2, comma 110, lettera c), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 68 bis dell'art. 6, L.R. 15/2005.
10Integrata la disciplina del comma 25 da art. 60, comma 3, L. R. 3/2015
11Integrata la disciplina del comma 26 da art. 60, comma 3, L. R. 3/2015