LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Nel testo della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
b) l'articolo 5 è abrogato;
c) all'articolo 6:
1) i commi 1 e 4 sono abrogati;
2) al comma 2, il secondo periodo è abrogato;
d) l'articolo 8 è abrogato;
e) al comma 1 dell'articolo 9:
1) le parole <<In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente>> sono sostituite dalla seguente: <<Coerentemente>>;
2)
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;>>;

3) alla lettera d), dopo le parole <<unità di bilancio,>> sono inserite le seguenti: <<con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3,>>;
f)
dopo il comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. I nuovi interventi previsti dal comma 1, lettera c bis), sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica.
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c bis), d) ed e), costituiscono autorizzazioni di spesa.>>;

g) all'articolo 12:
1) al comma 3, dopo le parole <<unità fondamentali di bilancio>> sono inserite le seguenti: <<, nonché disaggregate per capitoli in relazione ai contenuti economici e funzionali, definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.>>;
2) al comma 4, dopo le parole <<comma 5,>> sono aggiunte le seguenti: <<con riferimento ai capitoli di cui al comma 3,>>;
h) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 è abrogata;
i) ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'articolo 18, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
j) ai commi 1 e 5 dell'articolo 19, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
k) al comma 1, dell'articolo 20, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
l) al comma 2 dell'articolo 21, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
m) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
n)   ( ABROGATA )
o) al comma 1 dell'articolo 30, le parole <<per ciascun capitolo del POG>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascun capitolo>>;
p)
il comma 10 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.>>;

q)
il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dai seguenti:
<<1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
1 bis. Qualora l'assegnazione di fondi abbia ad oggetto programmi e progetti comunitari approvati da parte degli organi statali e comunitari e per i quali la Giunta regionale con propria deliberazione abbia già definito i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie dispone con decreto l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.>>;

r) all'articolo 33:
1) alla rubrica dopo le parole <<partite di giro>> sono aggiunte le seguenti: <<e istituzione di nuovi capitoli di entrata>>;
2) al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
3)
al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
<<b bis) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio.>>;

s) il comma 2 dell'articolo 34 è abrogato;
t)
l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
<<Art. 40
 (Prenotazione delle risorse)
1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale il soggetto autorizzato dal POG appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.
2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonché quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi.
3. Nei procedimenti contributivi, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.
4. Nei procedimenti contrattuali, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dei decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.>>;

u)   ( ABROGATA )
v)
dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Contenimento della formazione di residui passivi)
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :
a) a fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:
1) i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate; la Giunta regionale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;
2) i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;
b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;
c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.>>;

w)   ( ABROGATA )
x)   ( ABROGATA )
y)   ( ABROGATA )
z)
dopo il capo VII è inserito il seguente:
<<Capo VII bis
 Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici
Art. 59 ter
 (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)
1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici.
2. I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi informatici.
3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Art. 59 quater
 (Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche)
1. Con apposito regolamento si provvede a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 59 ter, osservando altresì le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.
2. La Giunta regionale emana le direttive per l'adeguamento degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma 1.
Art. 59 quinquies
 (Controllo interno di ragioneria)
1. Sugli atti inerenti i procedimenti di spesa adottati mediante l'utilizzo di sistemi informatici ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dispone controlli a campione per verificare la regolarità degli atti ai sensi del capo VII.
2. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti idonei a comprovare atti adeguati ad attestare il diritto del creditore.
3. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 59 quater disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese, nonché applicando tecnologie atte a garantire l'evidenza dei singoli aggiornamenti degli archivi informatici.>>;

aa) il capo VIII è abrogato;
bb) il comma 4 dell'articolo 64 è abrogato;
cc) ai commi 1 e 2 dell'articolo 66, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
dd) al comma 2 dell'articolo 67, dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: << e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa>>;
ee) al comma 3 dell'articolo 71, le parole <<per gli anni 2009 - 2011 e per l'anno 2009>> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010>>.
2. Nell'allegato A previsto dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 21/2007, il seguente riquadro relativo alle Finalità/Funzione:
SANITÀ PUBBLICA
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI
SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ISTITUTI DI RICERCA E CURA
RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

è così sostituito:
SANITÀ PUBBLICA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
INTERVENTI INTEGRATIVI SANITÀ E SERVIZI VETERINARI
RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA


3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2009, ad esclusione di quelle che riguardano il capo II della legge regionale 21/2007 che si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009.
4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA), le aziende ospedaliero - universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva relativa a tutte le controversie, ivi comprese quelle instaurate successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie medesime.
5.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Ottimizzazione degli utilizzi delle giacenze dei fondi di rotazione)
1. Al fine del miglior utilizzo delle risorse a favore dei settori produttivi, l'Amministrazione regionale provvede, previa richiesta motivata dall'indisponibilità di fondi a fronte di istanze accoglibili per cui sia già stata completata l'istruttoria, ad autorizzare gli organi gestori ad effettuare le necessarie anticipazioni prelevando le disponibilità non utilizzate con riferimento ai Fondi di rotazione di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>). Le anticipazioni così effettuate sono restituite all'originario Fondo entro il terzo esercizio finanziario dalla disposizione.>>.

6. Ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<articolo 17, comma 4,>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 17, comma 4 bis,>>.
7. Nell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32 (Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008), denominato <<Utilizzo Avanzo Vincolato>> la riga:
totale annualità200820092010UB di Spesa
3.647.892,843.647.892,84--------1.1.2.1003

è sostituita dalle seguenti:
totale annualità200820092010UB di Spesa
647.892,84647.892,84--------1.1.1.1003
3.000.000,003.000.000,00--------1.1.2.1003


8. All'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come inserito dall'articolo 5, comma 107, della legge regionale 30/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi su uno dei maggiori quotidiani locali e sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 2.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.>>;

b) al comma 3, dopo le parole <<della loro destinazione>> sono aggiunte le seguenti: <<o per fini pubblici o di interesse pubblico>>.
9.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a definire l'uso di strumenti consortili, o l'istituzione di società miste ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).>>.

10. I commi da 3 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 sono abrogati.
11. Ai commi 55 e 56 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, come modificati dall'articolo 7, comma 63, della legge regionale 22/2007, la parola <<2008>> è sostituita dalla seguente: <<2009>>.
12. 
( ABROGATO )
(2)
13. 
( ABROGATO )
(3)
14. Con successiva legge regionale si provvederà a rivedere la normativa relativa ai rapporti economici e finanziari con i gestori degli impianti di carburante e le Compagnie petrolifere, favorendo, laddove possibile, la riduzione del prezzo del carburante stabilito, anche coinvolgendo le strutture delle Camere di Commercio nei calcoli e nelle rendicontazioni. Con la medesima legge saranno altresì stabilite le procedure per l'incentivazione alla dismissione degli impianti in soprannumero nell'ambito della razionalizzazione della rete distributiva del carburante.
15. 
( ABROGATO )
(4)
16.
Il sesto comma dell'articolo 33, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:
<<6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, il Direttore centrale della Protezione Civile, o il suo sostituto, è competente a emettere tutti gli atti necessari - dagli ordinativi di pagamento ai contratti e a tutta l'attività tecnica e istruttoria necessaria - all'attuazione delle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato per l'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile.>>.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire i beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), alla Società Ferrovie Udine Cividale Srl costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), secondo le seguenti modalità:
a) attribuzione in uso gratuito dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e del materiale rotabile;
b) trasferimento in proprietà per gli altri beni mobili.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 17 da art. 53, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 12 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
3Comma 13 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
4Comma 15 abrogato da art. 53, comma 1, lettera h), L. R. 19/2012
5Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 44, L.R. 21/2007.
6Lettera w) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
7Lettera x) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
8Lettera y) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
9Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.