LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2008
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 2
 (Elezione degli organi)
1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è altresì determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano è approvato lo statuto comunale.