LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2008
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 4, previsti in 150.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. All'onere complessivo di 150.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 "Fondo globale autonomie locali - spese correnti" - partita 57- di cui alla tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).