LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2008
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 4
 (Oneri di primo impianto)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.