LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2008
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 3
 (Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)
1. Il Comune di Campolongo Tapogliano subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 27, L. R. 17/2008