LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2008
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dall'1 gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre.
2. Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.