LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Capo VI
 Programmi di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
Art. 34
 (Disposizioni relative al finanziamento di progetti)
1. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario previste dall'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 può riservare, nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.
Art. 35
 (Sistema informatico per la gestione del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e adempimenti connessi alla gestione finanziaria)
1. Ai fini di una più efficace attuazione del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, l'Autorità di gestione, in coordinamento con il Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del Programma.
2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall'Autorità di gestione.
Art. 36
 (Anticipi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 erogazioni in via anticipata fino a un massimo del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 13/2009
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 18, L. R. 27/2012
Art. 37
 (Disposizioni relative alla contabilità dei recuperi)
1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché per assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell'Autorità di certificazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Autorità stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero.
Art. 38
 (Modalità di attuazione e partecipazione ai Programmi di cooperazione territoriale europea)
1. Le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La partecipazione dell'Amministrazione regionale ai bandi dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2007-2013 è determinata dalla Giunta regionale.