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Indice:
L.R. n. 7/2008
Capo I
Art. 1
Art. 2
Capo II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Capo III
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Capo IV
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Capo V
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Capo VI
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Capo VII
Art. 39
Capo VIII
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Leggi regionali
Legge regionale
21 luglio 2008
, n.
7
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO ORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25/07/2008, N. 016
Data di entrata in vigore:
26/07/2008
Materia:
110.02
-
Rapporti con la CE - Programmi comunitari
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 4
(Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione)
1.
Ai fini del recepimento della
direttiva 2006/123/CE
, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la Giunta regionale dispone:
a)
il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, nonché delle relative disposizioni;
b)
la valutazione della conformità comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformità ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la libertà di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attività multidisciplinari;
c)
la definizione delle modalità di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.
2.
La deliberazione con la quale la Giunta regionale dà attuazione al comma 1 è emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative