LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 29
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
2. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002.
2 bis. Limitatamente all'attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC FVG) l'ente pubblico è autorizzato a utilizzare le economie contributive in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002.
2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 108, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.