Art. 24
(Istituzione del Fondo POR FESR 2007-2013)
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del
regolamento (CE) n. 1083/2006
, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999
, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1041
(Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).
2.
Al Fondo affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea CE(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma.
2 bis. Le risorse regionali già destinate al Fondo di cui al comma 2, lettera d), e non utilizzate, e le risorse di cui al comma 2, lettera e), possono essere utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell'ambito del Piano d'Azione Coesione di cui al comma 1.
2 ter. La Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2 bis agli interventi ammissibili al Piano d'Azione Coesione.
2 quater. A chiusura della programmazione comunitaria 2007 - 2013, al Fondo riaffluiscono altresì gli importi residui, a suo tempo versati per la costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese in attuazione dell'attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" linea di intervento c) "Fondo di Garanzia per le imprese" del POR FESR 2007-2013.
2 quinquies. Il soggetto gestore, al termine della gestione del Fondo di Garanzia, versa al Fondo le disponibilità finanziarie residue assegnate.
2 sexies. La Regione in attuazione della Convenzione stipulata con il soggetto gestore, riversa allo stesso, e per le medesime finalità, la minor somma fra il valore restituito al Fondo ed il valore di spesa pubblica riconosciuto ammissibile nell'ambito della procedura di chiusura del programma.
3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.
3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 105, L. R. 14/2012
2Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014
3Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014
4Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
5Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
6Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
7Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
8Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 26
(Sistema informatico per la gestione del Programma e adempimenti connessi alla gestione finanziaria)
1. Ai fini di una più efficace attuazione del Programma, l'Autorità di gestione, in coordinamento con il Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del Programma.
2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall'Autorità di gestione.
3. L'Autorità di gestione, l'Autorità di certificazione, l'Autorità di audit, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi sono responsabili della correttezza e della qualità dei dati presenti nel sistema informatico, per quanto di propria competenza.
4. Alla copertura finanziaria delle spese relative alla realizzazione e implementazione del sistema informatico di cui al comma 1 si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 42.
Art. 29
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. In deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
2 quater.
Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 108, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 31
(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del
regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3.
Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del
capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 1, lettere i) e n), della
legge regionale 4/2005;
5.
Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai Comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell'
articolo 85 della legge regionale 29/2005 e i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell'
articolo 72 della legge regionale 12/2002, cui sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall'articolo 27 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 4, L. R. 16/2012
Art. 32
9. La commissione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2417 (Legge regionale 4/2005 articolo 7, comma 1 - composizione commissione Friulia SpA. Presa d'atto), resta in carica sino alla naturale scadenza.
10. La convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 7, comma 10, della legge regionale 4/2005, resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
2Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
3Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
4Comma 4 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
5Comma 5 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
6Comma 6 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
7Comma 7 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
8Comma 8 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.