LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Capo II
 Attuazione della direttiva 2006/123/CE
Art. 3
 (Principi e modalità)
1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale è finalizzato a rendere effettive al suo interno la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformità agli indirizzi della comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona" - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005;
b) la semplificazione amministrativa, in conformità alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio alle attività di servizio e la divulgazione delle informazioni;
c) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso a un'attività di servizi e per il suo esercizio, in conformità alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea" - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007;
d) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualità dei servizi;
e) la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualità dei servizi.
2. Il recepimento della direttiva 2006/123/CE è realizzato nell'ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative.
3. Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell'ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.
Art. 4
 (Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione)
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la Giunta regionale dispone:
a) il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, nonché delle relative disposizioni;
b) la valutazione della conformità comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformità ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la libertà di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attività multidisciplinari;
c) la definizione delle modalità di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.
2. La deliberazione con la quale la Giunta regionale dà attuazione al comma 1 è emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
Art. 5
 (Adeguamento dell'ordinamento regionale)
1. In conformità agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale è adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10/2004.
2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi di cui all'articolo 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10/2004, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;
b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo è stato assolto in conformità, in particolare, all'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE;
c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
e) facile accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.