Art. 8
(Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)
1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'Ente tutela pesca, dei Distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.
2 bis.
Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'
articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
2 ter. Il Tavolo Biodiversità è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento.
2 quater. Per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti, comunque denominati.
3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 20/2021