LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 7
 (Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)
1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. A seguito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10.