LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 5
 (Adeguamento dell'ordinamento regionale)
1. In conformità agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale è adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10/2004.
2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi di cui all'articolo 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10/2004, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;
b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo è stato assolto in conformità, in particolare, all'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE;
c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
e) facile accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.